Sentenza n. 2029/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento, nel calcolo del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, collocato a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Ha sostenuto che il beneficio si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare in forza dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. L'INPS ha contestato, secondo quanto riportato in sentenza, anche la rilevanza del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo, prospettandone la natura decadenziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale e che l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 trovi applicazione anche nei confronti del personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude né modifica l'applicazione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. L'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ha mantenuto in vigore tale disciplina per le forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è stato ritenuto decadenziale, ma funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo; il suo mancato rispetto non impedisce quindi il riconoscimento del beneficio qualora ricorrano gli altri presupposti. Il TAR ha inoltre escluso dubbi di costituzionalità, valorizzando la natura retributiva, seppure con funzione previdenziale, dell'indennità di buonuscita e la coerenza dell'interpretazione estensiva con la finalità di omogeneizzazione del trattamento del personale delle forze di polizia. Ha dichiarato il diritto alla riliquidazione del TFS e condannato l'INPS al ricalcolo e al pagamento delle differenze, con interessi dalla proposizione della domanda fino al soddisfo. Ha invece escluso il cumulo generalizzato di interessi e rivalutazione monetaria, riconoscendo soltanto gli interessi legali, salva l'eventuale rivalutazione se superiore agli interessi e con esclusione, in tale ipotesi, di questi ultimi. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale delle Forze di polizia ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...
Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e rileva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita; il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
È richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina relativa al collocamento a riposo a domanda al compimento dei 55 anni di età e con 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
La disposizione conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare, anche ai fini del trattamento di fine servizio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile e incide sul calcolo della pensione, ma non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
È richiamato quale disposizione relativa alla determinazione dell'importo della pensione e, pertanto, quale riferimento dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 limitato alla base pensionabile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute a titolo retributivo per il periodo successivo al 31 dicembre 1994; la rivalutazione è riconoscibile solo se superiore agli interessi, con esclusione in tal caso di questi ultimi.
art. 36 Cost.
La natura retributiva dell'indennità di buonuscita impone che essa sia commisurata all'ultima retribuzione in attuazione del principio di proporzionalità della retribuzione.
art. 3 Cost.
Il principio di ragionevolezza sostiene l'interpretazione ampia della nozione di forze di polizia, coerente con l'obiettivo di omogeneizzare il trattamento retributivo degli appartenenti alle diverse forze di polizia.
art. 81, comma 3, Cost.
Non risulta violato, poiché la copertura finanziaria è prevista dall'art. 1 d.l. n. 387/1987 e il principio opera come limite per il legislatore, non per il giudice che interpreta e applica la disciplina vigente.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell'Arma dei Carabinieri, e rileva ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
- L'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 non introduce una disciplina nuova, ma conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo a domanda non è decadenziale, ma costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo; il suo mancato rispetto non determina, di per sé, la perdita del diritto ai sei scatti quando ricorrono i requisiti di età e anzianità di servizio.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, disciplinando l'attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile, non modifica il distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita fondato sull'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
- La domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita deve essere proposta nei confronti dell'ente previdenziale competente al pagamento della prestazione, quale unico soggetto obbligato alla corresponsione.
- Sulle differenze retributive dovute per periodi successivi al 31 dicembre 1994 non è consentito il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria: la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, con esclusione di questi ultimi nell'ipotesi di riconoscimento della rivalutazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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