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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09194/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, tramite banca intermediaria, di bond argentini. I giudici di merito avevano ritenuto nulli gli ordini di acquisto e avevano condannato la banca a restituire agli investitori le somme versate, detraendo però gli importi delle cedole già percepite durante il rapporto e anche il controvalore di titoli italiani negoziati nel frattempo. Gli investitori hanno chiesto in cassazione di valorizzare una pretesa cessazione della materia del contendere, dedotta come conseguenza dell'accettazione, nel corso dell'appello, di una proposta di riacquisto dei titoli formulata dalla Repubblica Argentina; hanno inoltre censurato la mancata pronuncia sulla novità della domanda di restituzione del controvalore dei titoli italiani e la qualificazione restitutoria, e non risarcitoria, degli effetti della nullità, sostenendo che ciò avrebbe impedito il riconoscimento di interessi compensativi. La banca, con ricorso incidentale, ha sostenuto che la Corte d'appello non avrebbe considerato documenti e comportamento processuale degli investitori dai quali sarebbe emersa l'avvenuta percezione di una somma pari al controvalore di parte dei bond venduti e, quindi, un ingiustificato arricchimento per mancata restituzione dei titoli scambiati e di quelli ancora detenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Il primo motivo degli investitori è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non era indicato se e come la questione della cessazione della materia del contendere fosse stata ritualmente dedotta in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale si era pronunciata sulla questione della restituzione del controvalore dei titoli italiani, ricondotta alla disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; non vi era quindi omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovamente privo delle indicazioni necessarie a dimostrare la deduzione della questione in appello e, inoltre, perché mirava a rivalutare profili fattuali non scrutinabili in sede di legittimità. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a contestare la valutazione delle prove e a introdurre questioni nuove, non dimostrate come ritualmente proposte nei gradi di merito. Le spese della fase di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente rubricati sotto il n. 5, ma in realtà attinenti a errores in procedendo, sono stati dichiarati inammissibili quando mancava la necessaria autosufficienza del ricorso e la dimostrazione della rituale deduzione delle questioni nei gradi di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello affronta la questione, anche se la parte contesta il contenuto della soluzione adottata.

  • art. 2033 c.c.

    La nullità del contratto/ordine di acquisto comporta effetti restitutori regolati dall'indebito oggettivo, con conseguente restituzione delle somme versate al netto di quanto eventualmente già percepito a titolo restitutorio.

  • art. 1499 c.c.

    Il richiamo agli interessi compensativi non è stato scrutinato nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • artt. 1418 c.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale come norme sulla nullità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova non ha superato il vaglio di ammissibilità, poiché la censura incidentale tendeva a una nuova valutazione delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove e sul loro apprezzamento sono state reputate inammissibili in cassazione, perché dirette a ottenere un riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, nei casi previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo richiede una rigorosa autosufficienza: occorre indicare in quale fase e con quali modalità la questione sia stata tempestivamente sollevata e coltivata nei gradi di merito.
  • Non c'è omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito abbia espressamente affrontato la questione, anche se la parte ritiene errata la soluzione adottata.
  • La nullità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari comporta, in linea di principio, effetti restitutori disciplinati dall'indebito oggettivo, non automaticamente risarcitori.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: censure che mirano a ottenere una nuova lettura dei documenti o delle prove sono inammissibili.
  • Questioni nuove, non dimostrate come ritualmente introdotte e coltivate nei gradi di merito, non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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