Cassazione Civile, Ordinanza n. 09822/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico di una dipendente universitaria già impiegata come lettrice di lingua straniera e poi inquadrata come collaboratrice ed esperta linguistica. La lavoratrice aveva ottenuto in due precedenti giudizi pronunce favorevoli: la prima aveva riconosciuto il passaggio a tempo indeterminato e differenze retributive per l’anno 1995-1996; la seconda aveva riconosciuto differenze retributive per gli anni 1997-2007 e, per effetto dell’estinzione dell’appello, era passata in giudicato. Sulla base di tali giudicati chiedeva le differenze retributive anche per gli anni 2008-2014. La Corte d’appello ha però respinto la domanda ritenendo che i precedenti giudicati fossero superati dalla sopravvenuta disciplina del D.L. n. 2/2004, conv. in L. n. 63/2004, come interpretata dall’art. 26 L. n. 240/2010, e ha inoltre ricostruito in fatto che la qualità di collaboratrice ed esperta linguistica si fosse consolidata solo con il contratto a tempo indeterminato del 1996, mentre prima la dipendente era lettrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rispetto dei giudicati precedenti; omesso esame dei contratti 1994-1995 e 1995-1996; motivazione apparente o incomprensibile ex art. 132 c.p.c.; violazione del D.L. n. 2/2004 per applicazione di quella disciplina a un rapporto già sorto come CEL; violazione dell’art. 51 del CCNL Università 21 maggio 1996 per mancata salvaguardia del trattamento di miglior favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo, ritenendo erronea la Corte d’appello nel considerare superato dal D.L. n. 2/2004 il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 22302/2010. Ha affermato che, trattandosi di rapporto di durata e obbligazioni periodiche, il giudicato si estende al tempo successivo e può essere inciso solo da una sopravvenienza di fatto o di diritto che modifichi realmente il contenuto del rapporto; nel caso concreto, però, il secondo giudicato si era formato già nella vigenza della disciplina del 2004 e riguardava anche un periodo di lavoro successivo, sicché non poteva essere neutralizzato da quella stessa normativa. Sono stati dichiarati inammissibili il secondo, il quarto e il quinto motivo perché, rispettivamente, miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, a censurare un preteso giudicato implicito/non contestazione non risultante, e a prospettare una questione non trattata dalla sentenza impugnata né specificamente dedotta nei gradi precedenti. Il terzo motivo è stato invece rigettato perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà riesaminare il gravame tenendo conto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 22302/2010 e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale impedisce il riesame delle questioni già decise con provvedimento definitivo e si proietta nel tempo, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a mutare il rapporto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
è il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
art. 360, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ricorre solo nei casi di anomalia motivazionale estrema.
art. 360, n. 5, c.p.c.
il vizio è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare la valutazione delle prove.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile.
art. 1, D.L. n. 2/2004
richiamato come disciplina sopravvenuta sul trattamento dei collaboratori esperti linguistici; nel caso concreto non poteva superare il giudicato già formatosi.
L. n. 63/2004
legge di conversione del D.L. n. 2/2004.
art. 26, L. n. 240/2010
norma di interpretazione autentica dell'art. 1, D.L. n. 2/2004; non idonea, nel caso concreto, a elidere il giudicato preesistente.
art. 51, CCNL Comparto Università del 21 maggio 1996
invocato per la conservazione del trattamento di miglior favore; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata né specificamente devoluta.
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.
norme sul rito camerale in Cassazione.
art. 366 c.p.c.
impone la specifica indicazione degli atti su cui si fonda il motivo, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato formatosi su una determinata situazione giuridica si estende ai periodi successivi e preclude la riproposizione delle questioni già decise, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che modifichino davvero il rapporto.
- Una sopravvenienza normativa non può essere opposta per superare un giudicato se il giudicato si è già formato anche sotto la vigenza di quella disciplina e riguarda un periodo che essa avrebbe potuto governare.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi confinato alle anomalie motivazionali radicali; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia sintetica, non persuasiva o non aderente alla tesi difensiva.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei precedenti gradi, con indicazione degli atti rilevanti, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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