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Sentenza

Sentenza del 19/12/2022 n. 37159 - Corte di Cassazione

Accertamento-pagamento canoni operazione finanziamento- Indebita deduzione costi - doppia imposizione- non sussiste -insorgenza credito verso debitore principale - sussiste-.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva notificato avvisi di accertamento per rideterminazione del reddito d'impresa: a) mancata capitalizzazione di oneri pluriennali (perizie su immobili); b) indebita deduzione di canoni di leasing. CTP e CTR avevano accolto il contribuente; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo la violazione degli artt. 108 e 109 TUIR e contestando l'interpretazione della doppia imposizione ai sensi dell'art. 163 TUIR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Sul primo profilo ha ritenuto che le spese per perizie potessero costituire incrementi del costo delle immobilizzazioni e quindi dovevano seguire le regole di capitalizzazione/ammortamento (art. 108 TUIR), sindacando la necessità di ulteriori accertamenti. Sul secondo profilo ha ritenuto infondata la deduzione dei canoni come costi: i pagamenti effettuati dalla società subentrante, nell'ambito di un'operazione di finanziamento/sostegno alla utilizzatrice, non erano veri canoni deducibili (i beni non erano entrati nel patrimonio né è stata provata la correlazione ai ricavi), bensì davano origine a un credito verso il debitore principale; inoltre non risultavano dimostrati i requisiti per la deduzione come perdite su crediti (art.101). L'eccezione di doppia imposizione ai sensi dell'art.163 TUIR è stata respinta: il pagamento non configura doppia imposizione ma la nascita di un credito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado del Veneto in diversa composizione per ulteriore accertamento e decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 108 TUIR

    I costi che incrementano il valore delle immobilizzazioni materiali (es. spese connesse a ristrutturazioni/ampliamenti) devono essere capitalizzati e dedotti tramite quote di ammortamento, non dedotti integralmente nell'esercizio.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato dall'Agenzia in tema di deducibilità dei canoni; la Corte ha ritenuto che i pagamenti effettuati in sostituzione del debitore non possano essere automaticamente qualificati come canoni deducibili se non provato il possesso e l'utilizzo dei beni.

  • art. 102, comma 6 TUIR

    La disciplina di deduzione delle spese di manutenzione si applica quando le spese non costituiscono incremento del costo delle immobilizzazioni; se invece incrementano il costo, la disciplina di cui al comma 6 non trova applicazione e va seguito il regime di capitalizzazione/ammortamento.

  • art. 101 TUIR

    Regola la deducibilità delle perdite su crediti: il passaggio a perdita di un credito richiede il rispetto dei requisiti di legge (es. inesigibilità provata, procedure concorsuali ecc.), requisiti non dimostrati nel caso di specie.

  • art. 163 TUIR

    Relativamente alla doppia imposizione, la Corte ha osservato che il pagamento dei canoni nell'ambito di un'operazione di finanziamento non configura doppia imposizione ma determina la nascita di un credito verso il debitore principale, che potrà eventualmente essere portato a perdita se sussistono i requisiti di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale richiamata per motivare il ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in sede di cassazione.

Massime di principio

  • Se un soggetto paga debiti/obbligazioni altrui in qualità di garante o per operazioni di finanziamento, tali esborsi non vanno automaticamente dedotti come costi operativi: normalmente devono essere rilevati come crediti verso il debitore principale, salvo prova contraria (possesso/utilizzo dei beni o diversa natura giuridica dell'operazione).
  • Le spese relative a interventi su immobili devono essere analizzate nella loro natura: se incrementano il valore dell'immobile vanno capitalizzate e ammortizzate; se sono solo spese di esercizio, possono essere dedotte nell'esercizio secondo le regole previste (art.102 e seguenti).
  • Per dedurre una perdita su credito occorre dimostrare i requisiti di inesigibilità (es. procedura concorsuale del debitore o altra prova dell'impossibilità di recupero): l'esborso fatto non vale di per sé come perdita deducibile.
  • La doglianza di doppia imposizione (art.163 TUIR) non trasforma automaticamente in costo deducibile un pagamento che, nella sostanza, è un'operazione di finanziamento: occorre valutarne la sostanza economica e la corretta rilevazione contabile.
  • Per dedurre canoni di leasing è necessario provare il possesso e l'effettivo utilizzo del bene o la corretta qualificazione dell'operazione; in assenza di tali elementi l'Amministrazione può riclassificare l'operazione e contestare la deduzione.

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