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Ordinanza

Ordinanza n. 48/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 3372/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202509649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego di visto

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente in primo grado ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio del 19 giugno 2025, chiedendone la riforma. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività, poiché notificato il 17 dicembre 2025 oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza appellata. Il Collegio ha esaminato anche l’argomento relativo alla proroga prevista dall’art. 41, comma 5, c.p.a. per i soggetti residenti in Paesi extraeuropei: tale proroga non è applicabile ai giudizi di appello; inoltre, anche ipotizzando l’applicabilità del termine complessivo di 150 giorni, l’appello sarebbe comunque tardivo, non operando la sospensione feriale dei termini per gli appelli avverso ordinanze cautelari. Il Collegio ha altresì rilevato, in via subordinata, l’infondatezza dell’appello nel merito, ritenendo plausibili le ragioni poste a fondamento del diniego di visto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato manifestamente irricevibile l’appello cautelare per tardività. Ha precisato che il termine ordinario per appellare l’ordinanza cautelare decorre dalla sua pubblicazione e che la proroga legale prevista dall’art. 41, comma 5, c.p.a. per i residenti in Paesi extraeuropei non si applica ai giudizi di appello. In ogni caso, l’appello sarebbe stato tardivo anche considerando il termine prorogato di 150 giorni, poiché agli appelli contro ordinanze cautelari non si applica la sospensione feriale. Il Collegio ha inoltre affermato che l’appello sarebbe stato infondato anche nel merito, apparendo plausibili le ragioni del diniego di visto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante per 500 euro. L’appellante non è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la fase cautelare, in ragione della manifesta irricevibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 41, comma 5, c.p.a.

    La proroga legale del termine di ricorso per i soggetti residenti in Paesi extraeuropei non è applicabile ai giudizi di appello; comunque, anche applicando il termine prorogato, l’appello sarebbe tardivo.

Massime di principio

  • L’appello contro un’ordinanza cautelare deve essere notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza appellata; la tardività determina l’irricevibilità dell’impugnazione.
  • La proroga legale prevista per i soggetti residenti in Paesi extraeuropei non si applica ai termini per proporre appello nel processo amministrativo.
  • Agli appelli contro le ordinanze cautelari non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
  • La manifesta irricevibilità dell’appello cautelare giustifica il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la relativa fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

Testo integrale

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