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Sentenza

Sentenza n. 1153/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'Ordinanza ingiunzione n. 26 del 10.06.2021, notificata in data 14.16.2021 per il tramite del Consolato Generale di Italia in Hannover (Germania), con cui il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Taviano ha ingiunto “il pagamento della sanzione amministrativa per l'importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00), entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dall'avvenuta notifica del presente provvedimento…”, nonché della nota di trasmissione prot. n. 6825 del 14.06.2021 e dell'allegato verbale di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 10.06.2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202101504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione comunale di pagamento di una sanzione amministrativa di 20.000 euro per inottemperanza a un ordine di demolizione, con verbale di accertamento dell'inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione emessa dopo l'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione n. 44 del 27 ottobre 2015. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e dei principi di comunicazione di avvio e partecipazione procedimentale; la violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 in relazione all'art. 3 l. 689/1981; la violazione dell'art. 27 d.P.R. 380/2001; nonché eccesso di potere, irragionevolezza e violazione del principio di non colpevolezza ex art. 27 Cost. e degli artt. 97 e 42 Cost. In particolare, ha sostenuto di non aver potuto ottemperare all'ordine di demolizione a causa del sequestro penale dell'immobile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 16/2023, ha qualificato la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 come ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di natura afflittiva, dovuta in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e da irrogare senza indugio, anche con un atto successivo all'accertamento dell'inottemperanza. L'illecito è ad effetti permanenti e si consuma allo scadere del termine di novanta giorni assegnato per la demolizione; il suo presupposto è l'accertamento dell'inottemperanza. L'acquisizione del bene abusivo e dell'area di sedime opera invece ope legis, sicché l'atto di accertamento ha natura dichiarativa. Poiché l'acquisizione e la sanzione pecuniaria conseguono all'inottemperanza come effetti doverosi, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio ha inoltre escluso che il sequestro penale impedisse il decorso del termine di novanta giorni o determinasse la sospensione dell'obbligo di demolire, non costituendo un impedimento assoluto all'esecuzione dell'ordine. In ogni caso, prima dell'ordinanza impugnata, una sentenza della Corte d'Appello di Lecce aveva disposto la restituzione dell'immobile nel pieno godimento della ricorrente. Quanto alla misura della sanzione, pari a 20.000 euro, il TAR l'ha ritenuta sufficientemente motivata e legittimamente determinata anche in considerazione dei vincoli ambientali presenti sull'area. Nulla per le spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione

    Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da 2.000 a 20.000 euro, dovuta in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; la sanzione deve essere irrogata senza indugio, con l'atto di accertamento dell'inottemperanza o con un successivo atto autoritativo.

  • art. 3 l. 689/1981

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità per l'illecito amministrativo; la censura è stata respinta.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'acquisizione del bene abusivo e per l'applicazione della sanzione pecuniaria quando derivano dall'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione come effetti doverosi.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente; la violazione dedotta non è stata ritenuta sussistente.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    Il sequestro penale del manufatto non costituisce, secondo il richiamo giurisprudenziale operato dal TAR, un impedimento assoluto all'esecuzione dell'ordine amministrativo di demolizione.

  • art. 9 Cost.

    Richiamato, nel principio dell'Adunanza Plenaria, quale valore costituzionale tutelato dalla sanzione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato, nel principio dell'Adunanza Plenaria, quale parametro connesso alla tutela dell'ambiente e dell'ordinato assetto del territorio.

  • art. 42 Cost.

    La funzione sociale della proprietà giustifica, secondo il principio richiamato, la perdita del bene abusivo e l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di mancata demolizione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato, nel principio dell'Adunanza Plenaria, tra i valori costituzionali salvaguardati dalla disciplina sanzionatoria.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 costituisce una sanzione afflittiva ulteriore rispetto all'acquisizione gratuita del bene abusivo e dell'area di sedime, ed è dovuta in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
  • L'illecito derivante dalla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione ha effetti permanenti e si consuma allo scadere del termine di novanta giorni assegnato dall'amministrazione; il presupposto della sanzione è l'accertamento dell'inottemperanza.
  • L'acquisizione del bene abusivo e dell'area di sedime consegue ope legis al decorso del termine senza demolizione; il successivo atto di accertamento dell'inottemperanza ha natura dichiarativa.
  • Quando l'acquisizione e l'applicazione della sanzione pecuniaria sono effetti doverosi dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento.
  • Il sequestro penale dell'immobile abusivo non sospende il termine di novanta giorni né impedisce di per sé l'adempimento dell'ordine amministrativo di demolizione, non costituendo un impedimento assoluto all'esecuzione.
  • La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 può essere determinata nel massimo edittale quando il provvedimento espone una motivazione sufficiente, anche con riferimento alla presenza di vincoli ambientali sull'area.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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