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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11565/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) ritenendo sufficiente la trasmissione telematica del modello 770 come prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'assenza di prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato la giurisprudenza che esclude che il solo modello 770 possa provare il rilascio delle certificazioni e la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022 che ha ricondotto la fattispecie alla sua originaria formulazione, stabilendo che per integrare il reato di cui all'art. 10-bis è necessaria la prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Avendo la Corte d'appello omesso di affrontare il profilo della prova del rilascio dei certificati, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio

Norme richiamate

  • art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti; per integrare il reato è necessaria la prova non solo del mancato versamento ma anche dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    dovute sulla base della stessa dichiarazione o

    La modifica aveva esteso il reato anche alle ritenute risultanti dalla dichiarazione; tuttavia la successiva pronuncia costituzionale ha limitato tale estensione

  • Corte costituzionale, sent. n. 175 del 2022

    illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o"

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della parte normativa che estendeva la fattispecie alle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ripristinando la necessità della prova del rilascio delle certificazioni per la punibilità penale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 40526/2014; Sez. U, n. 24782/2018; Sez. 3, n. 25987/2020)

    La Cassazione ha più volte affermato che il solo modello 770 non è idoneo a provare il rilascio delle certificazioni e che è necessaria l'esternazione materiale delle certificazioni o la loro materiale consegna ai destinatari

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato definito secondo la procedura prevista da questa norma

Massime di principio

  • Per il delitto previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 è sempre necessaria la prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti; la mera presentazione telematica del modello 770 non è sufficiente
  • L'onere della prova del rilascio delle certificazioni grava sull'accusa; in mancanza di tale prova la mancata indicazione delle ritenute nella dichiarazione può configurare al più un illecito amministrativo e non il reato previsto dall'art. 10-bis
  • Le modifiche normative intervenute nel 2015 non eliminano, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, l'esigenza probatoria del rilascio delle certificazioni anche per fatti commessi dopo la novella; dunque in casi analoghi il giudice deve sempre esaminare e motivare la prova del rilascio
  • Se il giudice d'appello omette di affrontare la questione centrale relativa alla prova del rilascio delle certificazioni, ciò costituisce motivo di annullamento con rinvio da parte della Cassazione
  • In fase istruttoria e nel processo è opportuno acquisire elementi materiali di consegna o ricevute sottoscritte, testimoni o altre evidenze che attestino l'esternazione delle certificazioni ai sostituiti

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