Cassazione Penale, Sentenza n. 11565/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) ritenendo sufficiente la trasmissione telematica del modello 770 come prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'assenza di prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato la giurisprudenza che esclude che il solo modello 770 possa provare il rilascio delle certificazioni e la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022 che ha ricondotto la fattispecie alla sua originaria formulazione, stabilendo che per integrare il reato di cui all'art. 10-bis è necessaria la prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Avendo la Corte d'appello omesso di affrontare il profilo della prova del rilascio dei certificati, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
La norma punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti; per integrare il reato è necessaria la prova non solo del mancato versamento ma anche dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti
dovute sulla base della stessa dichiarazione o
La modifica aveva esteso il reato anche alle ritenute risultanti dalla dichiarazione; tuttavia la successiva pronuncia costituzionale ha limitato tale estensione
Corte costituzionale, sent. n. 175 del 2022
illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o"
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della parte normativa che estendeva la fattispecie alle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ripristinando la necessità della prova del rilascio delle certificazioni per la punibilità penale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 40526/2014; Sez. U, n. 24782/2018; Sez. 3, n. 25987/2020)
La Cassazione ha più volte affermato che il solo modello 770 non è idoneo a provare il rilascio delle certificazioni e che è necessaria l'esternazione materiale delle certificazioni o la loro materiale consegna ai destinatari
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Riferimento procedurale: il ricorso è stato definito secondo la procedura prevista da questa norma
Massime di principio
- Per il delitto previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 è sempre necessaria la prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti; la mera presentazione telematica del modello 770 non è sufficiente
- L'onere della prova del rilascio delle certificazioni grava sull'accusa; in mancanza di tale prova la mancata indicazione delle ritenute nella dichiarazione può configurare al più un illecito amministrativo e non il reato previsto dall'art. 10-bis
- Le modifiche normative intervenute nel 2015 non eliminano, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, l'esigenza probatoria del rilascio delle certificazioni anche per fatti commessi dopo la novella; dunque in casi analoghi il giudice deve sempre esaminare e motivare la prova del rilascio
- Se il giudice d'appello omette di affrontare la questione centrale relativa alla prova del rilascio delle certificazioni, ciò costituisce motivo di annullamento con rinvio da parte della Cassazione
- In fase istruttoria e nel processo è opportuno acquisire elementi materiali di consegna o ricevute sottoscritte, testimoni o altre evidenze che attestino l'esternazione delle certificazioni ai sostituiti
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