Cassazione Civile, Ordinanza n. 30874/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva deciso l'appello della contribuente contro una rettifica delle dichiarazioni dei redditi. Secondo l'Ufficio, la decisione di appello era viziata da nullità per motivazione apparente o omessa: il giudice regionale avrebbe infatti affrontato il tema di una presunta frode carosello e della mancata prova della consapevole partecipazione della società, ma la contestazione dell'Ufficio riguardava invece operazioni oggettivamente inesistenti. L'Agenzia ha quindi dedotto la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, perché priva di coerenza rispetto alla concreta fattispecie controversa: la CTR aveva costruito la decisione su rilievi relativi a una frode carosello e alla consapevole partecipazione all'illecito, mentre l'oggetto dell'accertamento era la dedotta inesistenza oggettiva delle operazioni. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e alla documentazione in atti.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione intellegibile e coerente; la mancanza o mera apparenza della motivazione integra nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Anche nel processo tributario la sentenza deve essere adeguatamente motivata; la motivazione apparente comporta nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per vizio di motivazione processualmente rilevante è deducibile in cassazione come error in procedendo.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio perché priva di effettiva disamina logica e giuridica degli elementi rilevanti.
- La motivazione è nulla se fonda la decisione su una fattispecie diversa da quella oggetto della pretesa o della contestazione, poiché in tal caso manca l'attinenza tra argomentazione del giudice e causa petendi dell'accertamento.
- Nel processo tributario il giudice di merito deve confrontarsi specificamente con la natura della violazione contestata dall'Ufficio; il mero richiamo a schemi probatori o fattispecie differenti non supera il vaglio motivazionale.
- La cassazione con rinvio è necessaria quando la nullità della motivazione impedisce il controllo di legittimità e richiede un nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio.
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