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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20693/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società operante nella ristrutturazione e vendita di un complesso immobiliare un avviso di accertamento per l'anno 2006, recuperando a tassazione maggiori imposte IRES, IVA e IRAP e irrogando sanzioni, sulla base della contestata antieconomicità dell'attività e del difetto di inerenza di alcuni costi dedotti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, salvo che per la quantificazione delle sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'accertamento e sulle presunzioni, sostenendo che la presunta antieconomicità fosse stata usata sia come presupposto dell'accertamento analitico-induttivo sia come base automatica del difetto di inerenza; 2) violazione della stessa disciplina, contestando la ritenuta coincidenza tra antieconomicità e non inerenza; 3) violazione delle norme ermeneutiche e della disciplina collettiva del portierato, censurando la qualificazione come non inerenti dei costi per il custode assunto per vigilanza e custodia dello stabile e del cantiere; 4) violazione delle norme IVA, sostenendo che l'antieconomicità fosse irrilevante rispetto alla detrazione dell'imposta per effetto del principio di neutralità. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la riduzione delle sanzioni, deducendo che le violazioni fiscali andavano sanzionate in relazione all'anno in cui erano state commesse, anche se il recupero d'imposta era stato rinviato all'annualità successiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondati i primi, secondi e quarti motivi, osservando che la CTR non aveva fondato la decisione sull'antieconomicità dell'intera attività d'impresa, ma sul difetto di inerenza di specifici costi; che l'antieconomicità, se valorizzata, opera solo come indice sintomatico dell'assenza di inerenza e non come automatica causa di illegittimità dell'accertamento; e che la detraibilità IVA dipende anch'essa dall'inerenza concreta dei beni o servizi acquistati all'attività economica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva un accertamento di fatto sull'interpretazione del contratto individuale di lavoro, non una violazione delle regole ermeneutiche, e perché l'eventuale errore percettivo avrebbe dovuto essere fatto valere con ricorso per revocazione. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo erronea la riduzione delle sanzioni operata dal giudice d'appello: le sanzioni relative alle violazioni IVA vanno imputate al momento della commissione della violazione, non essendo esclusa la sanzionabilità dalla circostanza che il recupero dell'imposta sia stato effettuato in un periodo d'imposta successivo. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando integralmente il ricorso introduttivo della contribuente e confermando la sanzione IVA originariamente applicata. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    legittima, in presenza dei presupposti, l'accertamento analitico-induttivo; l'antieconomicità può costituire indizio, ma la sua contestazione non comporta di per sé l'illegittimità dell'accertamento se restano provati altri elementi, come il difetto di inerenza di specifici costi.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale base dell'accertamento in materia IVA in presenza di comportamento antieconomico non adeguatamente giustificato dal contribuente.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la detrazione IVA è ammessa solo se sussiste in concreto l'inerenza dei beni o servizi all'attività d'impresa, anche secondo una valutazione prospettica e mediante un nesso oggettivo tra bene e attività economica.

  • art. 2696 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova, ma non ritenuto decisivo; la Corte ribadisce il rilievo dell'inerenza e delle giustificazioni del contribuente in presenza di contestazione di antieconomicità.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alle presunzioni; la Corte ribadisce che l'antieconomicità può fungere da spia dell'assenza di inerenza.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    invocati per censurare l'interpretazione del contratto del dipendente; la Corte li ritiene non pertinenti perché la doglianza investiva un accertamento di fatto sul contenuto del contratto individuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che, se si fosse voluto censurare un vizio motivazionale, mancava la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza su una questione di puro diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471

    le violazioni in materia IVA sono sanzionate in relazione al momento in cui sono commesse.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471

    concorre a disciplinare l'imputazione temporale delle violazioni e delle relative sanzioni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l'antieconomicità dell'attività d'impresa non è di per sé una autonoma causa di invalidità dell'accertamento, ma può costituire un indice sintomatico che legittima il ricorso all'accertamento analitico-induttivo e che va valutato insieme agli ulteriori elementi acquisiti.
  • La contestazione di antieconomicità impone al contribuente di fornire spiegazioni e giustificazioni idonee; in difetto, l'accertamento induttivo fondato su tale indice è legittimo.
  • Il giudizio di antieconomicità non coincide automaticamente con il difetto di inerenza: l'inerenza va verificata in concreto con riferimento ai singoli costi o acquisti, i quali possono essere disconosciuti se privi di nesso oggettivo con l'attività economica.
  • La detrazione dell'IVA presuppone l'inerenza concreta del bene o del servizio all'attività d'impresa; il principio di neutralità non elimina il controllo sull'effettiva destinazione economica dell'acquisto.
  • Le spese per ristrutturazione o per beni destinati a immobili possono essere detratte solo se è dimostrata, anche in via prospettica, la loro strumentalità all'attività imprenditoriale.
  • La censura che investe l'interpretazione di un contratto individuale o la lettura del suo contenuto non può essere proposta come violazione di legge se in realtà mira a ottenere una diversa valutazione del fatto; un eventuale errore percettivo sul documento va fatto valere con i rimedi propri.
  • Le sanzioni amministrative tributarie si imputano al momento in cui la violazione è commessa, anche se il recupero dell'imposta avviene in un periodo successivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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