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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23558 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un terreno del 3 aprile 1992, sostenendo sia la nullità dell'atto per la mancata allegazione della relazione di stima o degli atti comparativi richiamati, sia l'illegittimità dell'aumento del valore dell'immobile rispetto a quello dichiarato nell'atto notarile. Nel ricorso per cassazione hanno inoltre denunciato la violazione dell'art. 384 c.p.c., poiché il giudice del rinvio non si era uniformato al precedente principio di diritto della Cassazione, nonché una motivazione apparente e l'assenza di prova della stima UTE utilizzata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo gli altri. Ha rilevato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi ai principi stabiliti dalla precedente sentenza di cassazione e non limitarsi a riproporre le motivazioni già contenute nella decisione cassata. L'Agenzia delle Entrate non aveva prodotto né allegato la relazione di stima UTE, né aveva indicato o documentato adeguatamente gli immobili comparabili utilizzati per determinare il maggior valore del terreno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 384, comma 1, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

    Il giudice del rinvio è vincolato dai principi di diritto e dagli accertamenti indicati dalla Cassazione; non può limitarsi a riproporre la motivazione della sentenza già cassata senza esaminare le censure accolte.

  • Art. 2697, comma 1, c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di provare il maggior valore dell'immobile accertato ai fini fiscali grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve documentare concretamente il metodo di stima e i dati comparativi utilizzati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile, idonea a rendere evidente il percorso logico seguito dal giudice.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della decisione deve esporre, seppure in forma concisa, le ragioni di fatto e di diritto della pronuncia; il mero richiamo a precedenti argomentazioni può risultare insufficiente.

  • Art. 111 Cost.

    Impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato; una motivazione apparente o meramente assertiva non soddisfa tale requisito.

Massime di principio

  • Quando la determinazione del valore di un immobile si fonda sul metodo comparativo, l'Amministrazione deve fornire elementi verificabili, indicando o producendo gli atti relativi agli immobili similari e la relazione tecnica utilizzata.
  • Un avviso di rettifica può essere contestato efficacemente se richiama documenti o stime non allegati e non riprodotti, soprattutto quando tali elementi sono indispensabili per comprendere e verificare la pretesa fiscale.
  • Dopo una cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione e riesaminare specificamente i punti indicati nella decisione di annullamento.
  • La riproposizione della motivazione di una sentenza già cassata, senza una nuova valutazione delle censure accolte, costituisce violazione dell'obbligo di motivazione e del vincolo derivante dalla cassazione.
  • In caso di contestazione del maggior valore fiscale, non è sufficiente richiamare genericamente una stima dell'Ufficio: devono essere spiegati il procedimento estimativo, i dati utilizzati e la loro idoneità a dimostrare il valore accertato.

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