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Ordinanza

Ordinanza n. 2902/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 21/1/2021 n. 473

Giustizia amministrativa202601056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 473 del 21 gennaio 2021, con particolare riferimento a interessi, spese, accessori e contributo unificato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero della Giustizia non avrebbe integralmente dato esecuzione alla sentenza del TAR Campania n. 473 del 21 gennaio 2021. In particolare, ha dedotto l'omesso pagamento degli interessi legali sulle spese di lite liquidate con il decreto monocratico adottato ai sensi della legge n. 89/2001 e sulle spese forfettarie; delle spese successive ai decreti, accessorie e funzionali al precedente giudizio di ottemperanza, comprese quelle per la richiesta e la notificazione delle copie esecutive e per il certificato di mancata proposizione del ricorso per cassazione; del contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza; delle spese e degli accessori liquidati con la sentenza n. 473/2021, nonché degli interessi legali sulle predette somme. Il giudizio riguardava inoltre l'esecuzione da parte del commissario ad acta nominato nel precedente giudizio, in sostituzione dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza decidere i profili di rito, di merito o sulle spese. In via preliminare, ha ritenuto che, poiché nel giudizio di ottemperanza era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative alla successiva omissione o inesatta esecuzione non potessero essere rivolte autonomamente contro l'amministrazione, ma dovessero essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo contro gli atti o le omissioni del commissario, ai sensi dell'art. 114, comma 5, c.p.a. Applicando il principio di conservazione degli atti processuali, il ricorso è stato quindi interpretato come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Il Collegio ha poi ritenuto che l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, prevedesse una sospensione automatica, per due anni decorrenti dal decorso dei venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, dei giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto, inclusi i giudizi e le fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o inesatta esecuzione. Il giudizio è stato pertanto sospeso ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, con onere dell'eventuale riassunzione a carico della parte più diligente. Le questioni di rito, di merito e sulle spese sono rimaste impregiudicate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L'ulteriore giudizio di ottemperanza presuppone un comportamento omissivo o commissivo imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 21 c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta per assicurare l'esecuzione del giudicato in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza, con reclamo, contro gli atti del commissario ad acta.

    Le contestazioni delle parti del giudizio relative agli atti o alle omissioni del commissario ad acta devono essere proposte mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza; i terzi estranei al giudicato possono invece impugnare gli atti con il rito ordinario.

  • art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.

    Le questioni insorte nella fase successiva alla nomina del commissario ad acta, comprese quelle relative all'omessa, incompleta o inesatta esecuzione, restano interne al giudizio di ottemperanza.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme alla disciplina speciale della legge Pinto, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

    La disposizione introduce una sospensione automatica biennale dei giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001, estesa anche alle fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o inesatta esecuzione.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive contestazioni relative a omissioni, incompletezze o inesattezze dell'esecuzione devono essere proposte dalle parti davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, non mediante un nuovo giudizio diretto contro l'amministrazione.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come nuova azione di ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l'atto o l'omissione del commissario ad acta, quando dal contenuto della domanda emerga tale contestazione.
  • La sospensione automatica biennale prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto comprende anche le fasi incidentali e i reclami riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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