Cassazione Civile, Sentenza n. 21154/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso per addizionali provinciali addebitate sul consumo di energia elettrica nel periodo gennaio-dicembre 2011. La ricorrente sostiene che le addizionali erano incompatibili con il diritto dell'Unione e che, poiché il fornitore aveva addebitato le somme e risultava successivamente in concordato/insolvenza, la domanda di rimborso nei confronti del fornitore era infruttuosa eccessivamente difficoltosa; perciò la ricorrente ha chiesto il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria. Contenzioso sulla natura dell'azione (indebito oggettivo vs rimborso tributario) e sul termine applicabile (prescrizione ordinaria vs termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 TUA).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della C.G.T. Lombardia. Ha enunciato principi di diritto: (i) il consumatore finale, che abbia pagato al fornitore addizionali incompatibili con il diritto UE e per il quale l'azione nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa o giuridicamente impossibile, ha legittimazione straordinaria a proporre nei confronti dell'Erario un'azione di indebito oggettivo; (ii) tale azione è soggetta alla prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza biennale dell'art. 14, comma 2, TUA; (iii) secondo la Causa C-316/22 della Corte di Giustizia, l'impossibilità giuridica del consumatore di agire direttamente contro il fornitore (per mancanza di efficacia orizzontale della direttiva non attuata) costituisce di per sé presupposto per rivolgersi all'Agenzia; (iv) l'azione contro ADM non è azione surrogatoria né sostituzione processuale del fornitore. La causa è stata rinviata al giudice d'appello per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 14, comma 2
termine di decadenza biennale
Il termine biennale, proprio del rapporto di imposta, non è applicabile all'azione di indebito oggettivo proposta dal consumatore finale nei confronti dell'Erario; il giudice ha ritenuto erroneamente applicabile tale termine alla domanda della ricorrente
d.l. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma 2
addizionali provinciali sull'energia elettrica
Disciplina nazionale delle addizionali che sono state ritenute incompatibili con il diritto UE e hanno portato all'indebita ripercussione sui consumatori finali
Direttiva 2008/118/CE, art. 48
obbligo di tempestivo adeguamento delle norme interne
La tardiva attuazione da parte dell'Italia ha determinato l'incompatibilità delle addizionali con il diritto UE e il conseguente diritto dei consumatori al rimborso tramite mezzi idonei conformi al principio di effettività
Sentenza Corte di Giustizia UE C-316/22 (Gabel Industria Tessile)
i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta ...
La CGUE ha stabilito che, se la direttiva non ha efficacia orizzontale e impedisce al consumatore di agire contro il fornitore, lo Stato deve prevedere meccanismi che consentano al consumatore di ottenere il rimborso; ciò consolida la possibilità di agire direttamente contro l'Amministrazione
Giurisprudenza CJEU e Cassazione citata (principi richiamati: Reemtsma C-35/05, Danfoss C-94/10, Farkas C-564/15, etc.)
Richiamati i principi di effettività ed equivalenza: in assenza di disciplina armonizzata lo Stato membro può regolare le modalità del rimborso purché non violi effettività; la Cassazione ha delineato la distinzione tra legittimazione ordinaria del soggetto passivo e legittimazione straordinaria del consumatore
Massime di principio
- Quando il consumatore finale ha corrisposto al fornitore una tassa o addizionale successivamente ritenuta incompatibile con il diritto UE, può agire per indebito oggettivo direttamente contro l'Amministrazione finanziaria ove l'azione contro il fornitore sia impraticabile o giuridicamente preclusa.
- L'azione del consumatore contro l'Erario per ripetizione di indebito è soggetta alla prescrizione ordinaria civile e non al termine di decadenza biennale previsto per il rimborso del soggetto passivo d'imposta.
- L'impossibilità di agire contro il fornitore può derivare sia da una condizione fattuale (es. insolvenza, concordato) sia da un'impossibilità giuridica (mancata efficacia orizzontale di una direttiva non attuata): entrambe le ipotesi legittimano l'azione straordinaria verso lo Stato.
- L'attore dovrebbe documentare i tentativi di ottenere il rimborso dal fornitore (es. intimazioni, atti nella procedura concorsuale) o dimostrare la barriera giuridica derivante dalla mancata efficacia della normativa UE, ma non è necessario che l'azione contro il fornitore sia preventivamente esperita se essa è oggettivamente o giuridicamente preclusa.
- L'azione nei confronti dell'Amministrazione non è una surrogazione o una sostituzione processuale del fornitore: la causa petendi è il pagamento indebito del consumatore e il convenuto è l'ente che ha beneficiato dell'imposta.
- La giurisdizione è tributaria quando si impugna il diniego di rimborso dell'Erario; la giurisdizione ordinaria può intervenire solo in ipotesi residue, ad esempio quando l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il debito ma non lo abbia eseguito.
- Prassi consigliata: preservare e acquisire prove delle richieste rivolte al fornitore, della situazione concorsuale o di insolvenza, e degli aspetti di incompatibilità con il diritto UE; agire entro i termini della prescrizione ordinaria e formulare in giudizio la rilevanza del principio di effettività.
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