Sentenza n. 4994/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15018/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello e ha definito il giudizio ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo richiamate in motivazione. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate, in considerazione della spontanea demolizione delle opere oggetto dell'ordinanza impugnata, nonostante la richiesta del Comune di condanna dell'appellante alle spese.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva deciso la controversia relativa a un'ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie
Esito
La controversia
La società edilizia ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 15018/2023. Nel corso del giudizio d'appello ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia è stata collegata alla spontanea demolizione delle opere oggetto dell'ordinanza comunale impugnata.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
art. 38 c.p.a.
Richiamato in materia di rinuncia al ricorso nel processo amministrativo.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quanto alla trattazione della causa in camera di consiglio nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dal Comune sulle spese di giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso d'appello, ritualmente dichiarata nel corso del giudizio, consente al giudice amministrativo di definire il processo prendendone atto, senza procedere all'esame del merito delle censure proposte contro la sentenza di primo grado.
- La spontanea demolizione delle opere oggetto dell'ordinanza comunale impugnata può giustificare la compensazione delle spese del giudizio d'appello, anche a fronte della richiesta dell'amministrazione di condanna dell'appellante alle spese.
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