Cassazione Penale, Sentenza n. 4761/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che convalidava il provvedimento del Questore di Messina che interdiceva per due anni l'accesso a manifestazioni sportive e imponeva l'obbligo di presentarsi presso l'ufficio di polizia in occasione degli incontri dell'U.S. Catanzaro. Il ricorrente deduceva: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2‑bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401 per presunta omissione di considerazione della memoria difensiva; (ii) violazione dell'art. 6, comma 1, L. n. 401/1989 e carenza di motivazione, sostenendo che il provvedimento era fondato su un lancio di petardo che non avrebbe creato pericolo poiché esploso in zona priva di spettatori; (iii) motivazione apparente in ordine alla pericolosità sociale, priva di elementi individualizzanti; (iv) carenza di motivazione circa la necessità e l'urgenza della misura, anche perché adottata quattro mesi dopo i fatti e a campionato concluso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla presunta omissione della valutazione della memoria difensiva per mancata indicazione del contenuto della stessa. Ha ritenuto infondati gli altri motivi: ha confermato che le immagini video documentavano il lancio di un petardo di notevole potenza nel settore ospiti occupato da circa 800 persone; ha giudicato adeguata la valutazione della pericolosità sociale e congrua la motivazione circa la necessità e l'urgenza delle prescrizioni per il rischio di reiterazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6, comma 1 e comma 2‑bis
La Corte ha ritenuto che le prescrizioni interdittive e l'obbligo di presentazione previste dalla norma siano applicabili quando la condotta (qui: il lancio di petardi nel settore ospiti) integra un concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza delle manifestazioni sportive; la motivazione che si fonda su elementi probatori oggettivi (es. riprese video) è adeguata.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6‑bis
La Corte ha considerato che il lancio di ordigni esplosivi o di potente effetto in ambito degli impianti sportivi costituisce comportamento rilevante ai fini della misura interdittiva, giustificando la valutazione della pericolosità sociale del soggetto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare fatti e prove di merito (es. esatta posizione nello stadio, valutazione dettagliata della presenza di spettatori): questioni fattuali adeguatamente accertate con elementi probatori oggettivi (video, referti) restano sottratte al sindacato di legittimità.
- Il richiamo a una memoria difensiva non considerata richiede che il ricorrente indichi il contenuto concreto della memoria e la rilevanza di quanto proposto: mera genericità rende la censura inammissibile.
- La qualificazione della pericolosità sociale può fondarsi su condotte che dimostrino rischio concreto per l'ordine pubblico (es. lancio di petardi in settori con pubblico numeroso); non è necessario che la motivazione comprenda una lunga elencazione di elementi individualizzanti quando la condotta è di per sé sintomatica.
- La necessità e l'urgenza della misura possono essere motivate anche in ragione del rischio di reiterazione in future manifestazioni, e il decorso del tempo dall'evento non annulla automaticamente la legittimità dell'intervento preventivo.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare o interdittivo è importante contestare in modo specifico la fondatezza degli elementi probatori (ad es. l'analisi delle immagini) e non limitarsi ad affermazioni di merito o a censure generiche.
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