Sentenza del 03/03/2020 n. 811 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione di una cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73) sul Mod. UNICO 2013 che ha rettificato perdite pregresse per €333.923,00 e recuperato IRES per €92.424,14. Il Consorzio ha sostenuto che le perdite erano imputabili a residui 2010 (€172.896) e a maggiori perdite rideterminate 2007-2011 conseguenti a istanze di rimborso IRAP; l'Ufficio ha operato uno sgravio parziale e non ha risposto tempestivamente all'istanza di autotutela del contribuente del 9.7.2015, lasciandola inevasa e impedendo al Consorzio di valutare la costituzione in giudizio dopo la definizione della pretesa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Catanzaro ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP di Cosenza che aveva annullato la cartella. Il Collegio ha ritenuto infondata la tesi della piena discrezionalità dell'autotutela sostenuta dall'Ufficio, riconoscendo che l'inerzia dell'amministrazione sull'istanza di autotutela ha leso la posizione processuale del contribuente; il parziale sgravio successivo non ha sanato l'omessa risposta. Nulla sulle spese causa mancata costituzione delle controparti.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 36-bis
Norma che legittima il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali; è la base giuridica dell'atto impositivo impugnato (rettifica delle perdite sul Mod. UNICO).
Sentenza Corte Costituzionale n. 181/2017
"si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio"
L'Ufficio invoca questa pronuncia per sostenere l'assenza di obbligo di riscontro all'istanza di autotutela; il Collegio osserva però che la Consulta non ha esaurito il dibattito giurisprudenziale e non esclude limiti alla discrezionalità.
Cass. civ., sent. n. 2575/1990
Giurisprudenza che impone alla P.A. il dovere di verificare e annullare provvedimenti palesemente errati una volta informata dell'errore; limite alla mera discrezionalità amministrativa.
Cass. civ., sent. n. 6283/2012
Ulteriore richiamo alla necessità di corretta applicazione dei principi di imparzialità e correttezza nella P.A., anche in tema di autotutela.
Costituzione, artt. 23, 53, 97
Richiamati a sostenere che l'attività impositiva e l'autotutela devono rispettare i principi di legalità, giusta tassazione e buon andamento; ciò vincola l'esercizio dell'autotutela della A.F.
Massime di principio
- L'istanza di autotutela del contribuente, se inevasa, può compromettere la posizione processuale e giustificare l'annullamento dell'atto impositivo: l'inerzia dell'amministrazione non è neutra.
- La giurisprudenza tende a riconoscere una discrezionalità dell'autotutela limitata da principi costituzionali (legalità, buon andamento, imparzialità): non è piena libertà di non rispondere o di non rettificare erronee pretese fiscali.
- Un parziale sgravio operato dall'Ufficio dopo che il contribuente ha proposto ricorso non sempre sanifica l'omessa istruttoria o la mancata risposta in autotutela: il giudice valuta l'effettivo pregiudizio procedurale subito dal contribuente.
- Se la controversia dipende da operazioni su anni precedenti (es. rimborsi IRES/IRAP), il contribuente deve curare le modalità e i termini per le istanze di rimborso, ma la mancata risposta amministrativa resta sindacabile in sede giurisdizionale.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare e sollecitare l'istanza di autotutela prima di agire giudizialmente; se l'Ufficio non risponde o risponde parzialmente, ciò costituisce argomento significativo in sede contenziosa.
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