Sentenza n. 1394/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2233/2024 depositata in data 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2233/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente mediante accredito dell'importo complessivo di 500 euro per il servizio prestato come docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022. Il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Il ricorrente aveva inoltre richiesto una penalità di mora. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano, distratte in favore dei difensori, poiché tale profilo non era stato oggetto dell'azione proposta nel presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il pagamento non era stato eseguito. Il credito non risultava contestato né nell'an né nel quantum; inoltre, il Ministero costituito non aveva fornito deduzioni o indicazioni sull'andamento della procedura. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La penalità di mora richiesta è stata negata, perché, considerati il tempo trascorso e l'entità delle somme pretese, la relativa condanna è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione forzata o all'ottemperanza del titolo di condanna; decorso tale termine senza pagamento, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pubblici.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito accertato nel titolo e non dimostra l'avvenuto pagamento, neppure parziale, il giudice può dichiararne l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il termine per l'intervento sostitutivo e consentendo, se previsto, la delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio indicato.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando, alla luce del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute, la sua irrogazione risulti manifestamente iniqua.
- L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dalle obbligazioni effettivamente azionate nel giudizio: le spese di lite distratte in favore dei difensori restano escluse se il ricorrente non ha chiesto nello stesso giudizio l'esecuzione anche di tale capo della pronuncia.
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