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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18994/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Catanzaro del 21/10/2021 che, su appello del P.M., aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora (disposta dal Gip del 7/08/2021) con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazioni di legge (art. 273, 192 e 292 c.p.p.) per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di reità, carente vaglio critico degli elementi indiziari (in particolare delle dichiarazioni del presunto cessionario Iannuzzi Stefano), insufficiente motivazione sul presunto aggravamento cautelare nonostante il tempo trascorso, mancata indicazione dell'inefficacia di misure non custodiali e mancata considerazione dell'avvio del programma di disintossicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello del P.M. ai sensi dell'art. 310 c.p.p. fosse limitato al profilo cautelare (principio devolutivo) e non autorizzasse un nuovo, pieno esame del compendio indiziario già affrontato nell'ordinanza genetica. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del tribunale circa la sussistenza di plurimi elementi indiziari idonei a provare una inclinazione allo spaccio e la necessità della misura degli arresti domiciliari per prevenire il pericolo di reiterazione; ha osservato che, nell'appello cautelare che peggiora la posizione dell'indagato, è richiesto un "rafforzato onere motivazionale" ma non una confutazione piena del provvedimento riformato. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello del pubblico ministero in materia cautelare; stabilisce il principio devolutivo che vincola l'esame del giudice di appello alle questioni dedotte dall'appellante, limitando il sindacato sul compendio indiziario a quanto necessario per le esigenze cautelari

  • art. 273 comma 1 e 1-bis cod. proc. pen.

    Norme sulla motivazione del provvedimento cautelare; il ricorrente contestava il mancato rispetto degli obblighi motivazionali ma la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere richiesto in sede di appello cautelare

  • art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Norme sulla valutazione della prova e della motivazione; richiamate dal ricorrente per contestare la carenza di vaglio critico degli elementi indiziari, ma la Corte ha ritenuto che tale approfondimento integrale non fosse consentito nell'appello del P.M.

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Disposizione relativa alla decisione del giudice sulle misure cautelari; evocata per lamentare la mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, contestazione comunque ritenuta infondata dalla Corte

  • art. 274 lettera c) cod. proc. pen.

    Prevede la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole; la Corte conferma che la pericolosità è desumibile da fatto e personalità e può giustificare misura più afflittiva

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di correggere e integrare aspetti della motivazione impugnata nelle parti in cui vi sia errore, come operato nella ricostruzione del perimetro dell'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che il ricorrente in cassazione sia condannato alle spese se il ricorso è inammissibile; applicata per imporre le spese al Conforti

  • art. 28 reg. esec.

    Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

  • DPR 309/90 art. 73 commi 1-4 e 5

    Normativa sostanziale sui reati in materia di stupefacenti contestati all'indagato; contesto fattuale da cui derivano le esigenze cautelari

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione delle ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha applicato un criterio equitativo per la somma della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • In appello cautelare proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p. il sindacato del giudice è limitato al profilo cautelare richiesto dall'appellante (principio devolutivo): non è consentito un nuovo, pieno esame del compendio indiziario come in sede di prima decisione sull'imputazione
  • Se il giudice di appello aggravando la posizione cautelare dell'indagato non modifica il materiale probatorio, è richiesto un "rafforzato" onere motivazionale che giustifichi adeguatamente la nuova scelta, ma non la confutazione piena del provvedimento originario
  • La valutazione del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) può fondarsi su elementi indiziari e sulla personalità del soggetto; il giudice può usare il quadro indiziario essenzialmente in funzione di tale pericolo, non per rinnovare l'accertamento della responsabilità
  • L'avvio di un programma di disintossicazione non è automaticamente determinante per escludere misure cautelari più afflittive; il suo rilievo è un elemento da valutare nel quadro complessivo delle esigenze cautelari
  • La contestazione di motivazione insufficiente richiede attenzione procedurale: il ricorrente deve specificare il vizio nel perimetro consentito dell'impugnazione; in caso di inammissibilità o carenza formale, il ricorso può essere respinto e il ricorrente condannato a spese e ammenda
  • Nel valutare le dichiarazioni di terzi (es. presunti acquirenti/cessonari), il giudice deve comunque operare un vaglio critico; tuttavia, in appello cautelare tale vaglio è circoscritto alla misura delle esigenze cautelari dedotte dall'appellante

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