Cassazione Penale, Sentenza n. 49350/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Basso ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per fatti avvenuti il 22/01/2023 in Pagani (scontri tra tifoserie). I motivi di ricorso: (1) vizi di motivazione sui gravi indizi per il reato di lancio di fumogeni (capo a) — censura che la responsabilità sarebbe stata ricavata come "concorso morale" senza indicare il nesso causale fra la mera presenza e il lancio; (2) vizi di motivazione per il reato di rissa (capo b) — la condotta di brandire una cintura sarebbe stata un atto difensivo/finalizzato ad alleggerire la pressione e il successivo allontanamento prova la mancata volontà di partecipare; (3) vizi di motivazione per i capi c, d, e (devastazione, resistenza, lesioni) — mancata distinzione fra le fasi degli scontri e attribuzione generalizzata di responsabilità concorsuale; (4) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari — il DASPO notificato renderebbe inefficace il pericolo di reiterazione e non sarebbe stata valutata adeguatamente l'incensuratezza dell'indagato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che: (1) la presenza sul luogo e il comportamento aggressivo di Basso (brandire la cintura verso la tifoseria avversaria) potevano, nel giudizio cautelare, costituire adesione chiara e rafforzamento del proposito criminoso degli altri, giustificando la responsabilità a titolo di concorso per il lancio di fumogeni; (2) la censura sulla rissa era inammissibile perché si trattava di valutazione di merito non sindacabile in questa sede; (3) la partecipazione ai disordini collettivi legittima la responsabilità concorsuale anche se l'agente non ha materialmente eseguito gli atti di devastazione, e la condotta rafforzativa rispetto alle forze dell'ordine giustifica l'addebito per resistenza e lesioni; (4) il DASPO non è idoneo di per sé ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, la difesa non lo aveva documentato in primo grado e comunque il provvedimento amministrativo è revocabile; l'incensuratezza è valutata ma è recessiva rispetto alla gravità delle condotte. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare (arresti domiciliari) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 401/1989 (art. 6-bis e 6-ter)
Gli articoli, richiamati per i reati connessi agli scontri tra tifoserie, sono stati applicati per inquadrare specifiche condotte connesse alla violenza negli stadi; la Corte non entra nel dettaglio testuale ma conferma la rilevanza delle fattispecie per i fatti contestati
Codice penale, art. 588 (lesioni)
La responsabilità per lesioni è stata ritenuta applicabile anche attraverso il concorso morale in scontri collettivi quando la partecipazione rafforza l'azione offensiva
Codice penale, art. 419 (devastazione)
Per il reato di devastazione la Corte ricorda che non è necessario un atto materiale individuale se l'agente partecipa consapevolmente ai disordini diffusi, integrando il concorso
Codice penale, art. 337 (resistenza a P.U.)
La partecipazione ad azioni collettive che ostacolano l'operato delle forze dell'ordine può integrare concorso morale nel reato di resistenza
Codice penale, artt. 582-585 (delitti contro l'incolumità pubblica e contro il patrimonio)
Richiamati per le condotte violente e di danneggiamento nell'ambito degli scontri; la Corte conferma l'applicabilità in contesto di violenza collettiva
Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
La Corte richiama il principio che il concorso può manifestarsi in forme atipiche (rafforzamento, adesione, stimolo) ma occorre motivare la sussistenza della partecipazione; qui ciò è ritenuto adeguatamente motivato
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Richiama i limiti della esposizione dei motivi del ricorso in Cassazione (esposizione nei limiti strettamente necessari), applicato al ricorso in oggetto
Codice di procedura penale, art. 274 lett. c)
Indica il pericolo di reiterazione come causa di misura cautelare; la Corte ritiene legittima la valutazione del Tribunale che ha tenuto conto della gravità delle condotte anche ove l'indagato sia incensurato
Codice di procedura penale, art. 616 c.1
Norma che impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, applicata in sede di decisione
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo di un reato può integrare concorso morale se manifesta chiara adesione al proposito criminoso o rafforza l'azione altrui; comportamenti ostentatori (es. brandire un oggetto) sono indizi rilevanti
- In sede di legittimità non è possibile ottenere la riconsiderazione integrale delle prove: vanno dedotti vizi di motivazione, illogicità o violazioni di diritto, non una rivalutazione dei fatti
- Il concorso in reati collettivi (devastazione, resistenza, lesioni) può essere affermato anche senza azione materiale diretta se il soggetto partecipa consapevolmente ai disordini e ne rafforza l'efficacia
- Un provvedimento amministrativo come il DASPO non esclude automaticamente l'esigenza cautelare cautelare penale, specie se non prodotto in sede di merito o se suscettibile di revoca
- L'assenza di precedenti penali (incensuratezza) è un elemento valutabile ma non determinante: la gravità dei fatti concreti può prevalere nella valutazione del pericolo di reiterazione
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare occorre dimostrare errori specifici nella motivazione del giudice di merito e, se si invoca l'inesistenza di concorso morale, spiegare il mancato nesso causale tra la condotta e l'evento criminoso
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