Cassazione Penale, Sentenza n. 30936/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce (sez. dist. Taranto) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale il 12/9/2022 per il delitto previsto dall'art. 4, comma 1 e 4-bis, L. 13/12/1989, n. 401. Il ricorrente deduceva: (i) insufficiente prova della responsabilità per attività di intermediazione e raccolta di scommesse (assenza di avventori, mancata prova di intermediazione o transazione); (ii) errata qualificazione giuridica della condotta: a suo avviso la fattispecie avrebbe dovuto essere riqualificata come contravvenzione (ultimo periodo comma 1) e non come delitto del comma 4-bis, perché quest'ultimo riguarda la raccolta da parte di intermediari privi di autorizzazione mentre la contravvenzione riguarda titolari di concessione che operano con modalità non consentite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato quanto deciso in sede di merito: la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto provata l'attività di intermediazione svolta dal La Cava quale gestore del centro scommesse "Italia Cash" (allestimento struttura dedicata alla raccolta, monitor e postazioni, presenza di una sola postazione/contogame con stesso Userid, emissione di ricevute, raccolta e pagamento denaro), nonché l'assenza dell'autorizzazione prescritta (art. 88 TULPS) e il collegamento con un bookmaker non abilitato per quella tipologia di gioco; per tali ragioni ricorreva la fattispecie del comma 4-bis. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, conferma della condanna a 2 anni di reclusione e 16.000 euro di multa, condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 1 e comma 4-bis
Il comma 4-bis configura reato quando un soggetto raccoglie scommesse per conto di un allibratore estero senza la prescritta licenza/ autorizzazione; l'ultima parte del comma 1 configura invece una contravvenzione per il titolare di concessione che eserciti con modalità diverse da quelle previste dalla legge. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile il comma 4-bis perché l'imputato operava come intermediario non autorizzato.
Art. 88 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
Richiama la necessità di autorizzazioni/licenze per esercitare attività di raccolta di gioco/scommesse; l'assenza di tale autorizzazione costituisce elemento che integra il reato di cui al comma 4-bis.
Art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, si applica l'onere delle spese processuali e può essere disposto il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato equitativamente la somma in euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio richiamato per valutare che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; richiede comunque l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in assenza di grave colpa.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti o rivaluta le prove: il ricorso per cassazione è comparso inammissibile se volto a ottenere una nuova valutazione probatoria già compiuta dai giudici di merito.
- La riconducibilità della condotta al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, si fonda anche su elementi indiziari e di contesto (organizzazione del locale, dispositivi e postazioni rivolte verso il personale, unico conto gioco/Userid per tutte le giocate, ricevute, raccolta e pagamento del denaro). Tali circostanze possono essere ritenute sufficienti per l'accertamento dell'attività di intermediazione illecita.
- La distinzione tra contravvenzione (comma 1, ultimo periodo) e delitto (comma 4-bis) dipende dalla posizione soggettiva e dall'assetto autoritativo: il reato 4-bis si configura quando vi è intermediazione per conto di un operatore privo di autorizzazione; la contravvenzione è riferita al concessionario che opera con modalità non conformi.
- La presenza di precedenti specifici e l'insieme probatorio che dimostra la gestione autonoma della raccolta rafforzano la prova della consapevolezza/colpevolezza dell'operatore.
- In analoghi contesti processuali, il ricorrente dovrebbe far valere in Cassazione specifiche e concrete violazioni di diritto o vizî formali nella motivazione, evitando istanze che mirino soltanto a una rivalutazione in fatto del materiale probatorio.
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