Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-712/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 febbraio 2021. — Novo Banco SA contro Junta de Andalucía. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento Libera circolazione dei capitali – Fiscalità Imposta che grava sui depositi di clienti detenuti dagli istituti di credito – Detrazioni fiscali concesse unicamente agli istituti aventi la loro sede sociale o loro agenzie nel territorio della comunità autonoma dell’Andalusia – Detrazioni fiscali concesse unicamente per investimenti relativi a progetti realizzati in tale comunità autonoma – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) Direttiva 2006/112/CE Articolo 401 Divieto di riscuotere altre imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari Nozione di “imposta sul volume d’affari” Caratteristiche essenziali dell’IVA Insussistenza. — Causa C-712/19

Giurisprudenza europea62019CJ0712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un’imposta andalusa sui depositi bancari (IDECA) e il suo regime di detrazioni, che favoriva in parte gli istituti con sede in Andalusia e gli investimenti locali. Ha ritenuto incompatibile con la libertà di stabilimento la detrazione di 200.000 euro riservata agli istituti con sede nella regione, mentre ha ammesso, in linea di principio, la detrazione per agenzia, salvo discriminazioni di fatto da verificare dal giudice nazionale. Ha inoltre escluso che l’IDECA fosse un’imposta sul volume d’affari vietata dall’articolo 401 della direttiva IVA, perché non presenta le caratteristiche essenziali dell’IVA.

Compatibilità con le libertà fondamentali e con l’IVA di un’imposta regionale andalusa sui depositi bancari, caratterizzata da detrazioni fiscali favorevoli agli istituti con sede in Andalusia e da incentivi agli investimenti locali.

La questione giuridica

Se gli articoli 49, 56 e 63 TFUE ostino a un sistema di detrazioni dall’IDECA che favorisce gli istituti con sede o agenzie in Andalusia e gli investimenti realizzati in Andalusia; se, inoltre, l’IDECA debba essere qualificata come imposta indiretta incompatibile con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), e con l’articolo 401 della direttiva IVA.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE osta a una detrazione fissa di 200.000 euro concessa solo agli istituti di credito con sede sociale in Andalusia, mentre non osta, in linea di principio, a una detrazione per agenzia situata nella regione, salvo che essa comporti di fatto una discriminazione ingiustificata da verificare dal giudice nazionale. L’articolo 63 TFUE osta a detrazioni collegate a crediti, prestiti e investimenti destinati a progetti realizzati nella regione se esse perseguono un obiettivo puramente economico. L’articolo 401 della direttiva IVA non osta all’IDECA, perché tale prelievo non presenta le caratteristiche essenziali dell’IVA e quindi non è un’imposta sul volume d’affari; l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), non è pertinente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 401 direttiva 2006/112/CE
  • Ley 11/2010 della comunità autonoma dell’Andalusia, articolo 6

Imposta andalusa sui depositi bancari e detrazioni fiscali selettive

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia tra Novo Banco SA e la Junta de Andalucía. Oggetto del giudizio è l’IDECA, imposta regionale andalusa che colpisce i depositi dei clienti degli istituti di credito, nonché il suo sistema di detrazioni generali e specifiche.

Fatti e procedimento principale

Novo Banco, banca con sede in Portogallo e succursale in Spagna, era stata assoggettata all’IDECA per l’esercizio 2012. I suoi reclami amministrativi erano stati respinti, così come il successivo ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; contro tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione al Tribunal Supremo.

Normativa nazionale rilevante

L’articolo 6 della Ley 11/2010 della comunità autonoma dell’Andalusia ha istituito l’IDECA come imposta propria e diretta gravante sugli istituti di credito per la detenzione di depositi dei clienti. La base imponibile corrisponde alla media aritmetica del saldo finale trimestrale dei depositi e l’imposta non può essere trasferita a terzi. Il regime delle detrazioni prevede:

  • una detrazione generale di 200.000 euro per gli istituti con sede sociale in Andalusia;
  • una detrazione generale di 5.000 euro per ogni agenzia situata in Andalusia, elevata a 7.500 euro per agenzie in comuni con meno di 2.000 abitanti;
  • detrazioni specifiche per crediti, prestiti e investimenti destinati a progetti in Andalusia e per importi investiti in opere sociali e fondi di promozione delle cooperative di credito.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto se:

  • gli articoli 49, 56 e 63 TFUE ostino al sistema di detrazioni dell’IDECA, soprattutto per la disparità tra istituti con sede in Andalusia e istituti con sede altrove;
  • l’IDECA debba essere qualificata come imposta indiretta incompatibile con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), e con l’articolo 401 della direttiva IVA.

Ragionamento della Corte sulle libertà fondamentali

Per le detrazioni generali, la Corte ha distinto tra le due misure.

La detrazione di 200.000 euro riservata agli istituti con sede sociale in Andalusia è stata ritenuta lesiva dell’articolo 49 TFUE. La Corte ha osservato che il criterio della sede sociale introduce una differenza di trattamento tra istituti stabiliti nella regione e istituti stabiliti in altre regioni spagnole o in altri Stati membri, con un aggravio fiscale per questi ultimi. La differenza non è stata considerata giustificata dagli obiettivi invocati dalla regione, cioè l’inclusione finanziaria e la promozione della presenza territoriale degli istituti.

Diversamente, la detrazione di 5.000 euro per agenzia situata in Andalusia, aumentata a 7.500 euro per le agenzie in piccoli comuni, non è stata considerata di per sé discriminatoria, perché è accessibile a tutti gli istituti soggetti all’imposta, indipendentemente dal luogo della sede. Tuttavia, la Corte ha lasciato al giudice nazionale la verifica se, in concreto, tale misura produca una discriminazione indiretta ingiustificata fondata sul luogo della sede.

Quanto alle detrazioni specifiche, la Corte le ha esaminate solo alla luce dell’articolo 63 TFUE, poiché non dipendono dalla sede dell’istituto ma incentivano l’allocazione di capitali in Andalusia. In astratto, se perseguono un obiettivo puramente economico, esse costituiscono una restrizione alla libera circolazione dei capitali e non possono essere giustificate da una finalità esclusivamente economica. La Corte ha però rilevato che il fascicolo non consentiva di valutarle compiutamente, per mancanza di precisazioni sui progetti e sulle modalità applicative.

Ragionamento della Corte sulla direttiva IVA

La Corte ha escluso che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), fosse rilevante, poiché l’IDECA non incide sull’esenzione IVA delle operazioni relative ai depositi di fondi.

Quanto all’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE, la Corte ha ricordato che gli Stati membri possono mantenere o introdurre imposte diverse dall’IVA solo se non hanno il carattere di imposta sul volume d’affari. A tale fine, occorre verificare se il tributo presenti le caratteristiche essenziali dell’IVA: applicazione generale, proporzionalità al prezzo, riscossione in ogni fase del processo produttivo-distributivo e neutralità tramite detrazione dell’imposta a monte. L’IDECA non le presenta: è dovuta per la mera detenzione di depositi, non è calcolata sul prezzo di un’operazione, non colpisce ogni fase della filiera e non è traslata sui terzi perché la legge lo vieta espressamente.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • l’articolo 49 TFUE osta alla detrazione di 200.000 euro riservata agli istituti con sede in Andalusia;
  • l’articolo 49 TFUE non osta, in linea di principio, alla detrazione per agenzia, salvo discriminazioni di fatto da verificare dal giudice del rinvio;
  • l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osta a detrazioni relative a crediti, prestiti e investimenti destinati a progetti regionali se perseguono un obiettivo puramente economico;
  • l’articolo 401 della direttiva IVA non osta a un’imposta come l’IDECA, che non è assimilabile a un’imposta sul volume d’affari.

Principi utili per la pratica

La sentenza è rilevante per i tributi regionali o locali che modulano il carico fiscale in base alla sede dell’impresa o alla localizzazione di attività e investimenti. Conferma che criteri formalmente neutrali ma sostanzialmente legati alla sede possono integrare una restrizione alla libertà di stabilimento, mentre misure di incentivo territoriale sugli investimenti devono superare il vaglio dell’articolo 63 TFUE e non possono essere giustificate da sole finalità economiche. Sul piano IVA, ribadisce che non ogni prelievo che colpisce operatori economici è un’imposta sul volume d’affari vietata dall’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentolibera circolazione dei capitalifiscalità diretta regionaleivasettore bancario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.