Cassazione Penale, Sentenza n. 46401/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduceva che la Corte d'appello aveva dichiarato intempestivo l'appello per erroneo computo dei termini: la Corte aveva fatto decorrere i termini dalla scadenza dei 30 giorni per il deposito della motivazione, invece che dalla data di ricezione dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale (consegna raccomandata il 5 gennaio 2015). Poiché l'appello era stato depositato il 19 febbraio 2015, la ricorrente sosteneva la sua tempestività. Inoltre rilevava che la dichiarazione di contumacia era stata pronunciata il 21 novembre 2013, cioè anteriormente all'entrata in vigore della disciplina sul processo in absentia, per cui doveva applicarsi la previgente disciplina e l'obbligo di comunicazione dell'estratto contumaciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo sul calcolo dei termini: essendo la contumacia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sul processo in absentia e non essendo stato comunicato l'estratto contumaciale, non potevano considerarsi decorsi i termini per proporre l'impugnazione e l'appello non poteva essere dichiarato intempestivo. Tuttavia la Corte ha rilevato la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 12 settembre 2009, prescritto il 12 marzo 2017). In conseguenza ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali (per prescrizione) e l'ha annullata con rinvio, limitatamente agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (discipline sul processo in absentia)
La legge ha introdotto la disciplina sul processo in absentia; tuttavia, secondo l'art. 15-bis, nelle fattispecie previste continuano ad applicarsi le norme previgenti quando la contumacia sia stata pronunciata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina e ricorrano le condizioni intertemporali previste.
Art. 15-bis, L. n. 67/2014
Stabilisce l'ambito di applicazione temporale delle nuove norme: si applicano le norme previgenti in materia di contumacia se alla data di entrata in vigore della disciplina intertemporale (22 agosto 2014) era già stato pronunciato il dispositivo di primo grado ovvero la contumacia era stata pronunciata ma non era stato emesso decreto di irreperibilità.
Legge n. 118 del 2014 (disciplina intertemporale)
Ha introdotto norme intertemporali che definiscono la decorrenza e l'applicabilità delle nuove regole sull'informazione e sugli effetti della contumacia; la loro presenza ha imposto l'analisi della data di pronuncia della contumacia per stabilire quale regime applicare.
Norme previgenti in materia di contumacia (disciplinate dal codice di procedura penale e prassi anteriori al 17/05/2014)
Secondo la Corte, se applicabili, imponevano l'obbligo di comunicazione dell'estratto contumaciale e facevano decorrere i termini di impugnazione dalla ricezione di tale comunicazione; in mancanza della comunicazione i termini non sono da ritenersi decorsi.
Massime di principio
- Se la dichiarazione di contumacia è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della disciplina sul processo in absentia, occorre verificare le norme intertemporali: spesso si applicano le norme previgenti che impongono l'obbligo di comunicazione dell'estratto contumaciale.
- I termini per proporre impugnazioni in casi di contumacia decorrono dalla ricezione dell'avviso/estratto contumaciale quando la previgente disciplina è applicabile; se l'estratto non è stato comunicato, l'impugnazione non può essere dichiarata tardiva.
- La corretta valutazione della decorrenza dei termini è decisiva: un errore di calcolo da parte del giudice d'appello può essere cassato se incide sull'ammissione dell'impugnazione.
- Anche se la Cassazione accerta l'ammissibilità dell'impugnazione, va sempre verificata la possibile sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, che può comportare l'annullamento senza rinvio degli effetti penali.
- In presenza di censura relativa alla comunicazione dell'estratto contumaciale, è utile documentare le date di spedizione/riconsegna e ricezione delle comunicazioni (raccomandate, etc.) per dimostrare la tempestività dell'appello.
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