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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23533/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in solido con la debitrice principale, di una somma dovuta a titolo di penale/credito residuo conseguente alla risoluzione di un contratto di leasing, credito garantito da fideiussione specifica prestata da più soggetti. Due delle fideiussore hanno impugnato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione con ricorso per regolamento facoltativo di competenza. Con il primo motivo hanno denunciato violazione della disciplina consumeristica e delle norme sulla competenza inderogabile del foro del consumatore, sostenendo di avere agito come consumatrici e non come professioniste: il tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la loro partecipazione, minimale o indiretta, a pregresse vicende societarie della famiglia e l'attività imprenditoriale del coniuge/padre, senza adeguata prova di un effettivo collegamento funzionale con la società garantita. Con il secondo motivo hanno contestato che il tribunale potesse mutare la composizione da monocratica a collegiale in ragione della riconvenzionale dedotta sulla nullità della fideiussione, lamentando violazione delle norme sulla competenza e del principio della domanda.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano e ha rigettato il regolamento facoltativo di competenza, con condanna delle ricorrenti alle spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce dei fatti accertati dal giudice di merito, le fideiussore non potevano qualificarsi consumatrici: una risultava socia, seppur in misura ridotta, della società garantita; l'altra era stata imprenditrice e aveva conferito la propria pregressa attività nella società garantita, mentre entrambe risultavano inserite, in sostanza, nel contesto dell'attività imprenditoriale familiare. In applicazione dei principi di legittimità e della giurisprudenza UE, la garanzia è stata quindi qualificata come prestata nell'ambito di un interesse professionale, con conseguente operatività del foro contrattuale esclusivo di Milano. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente alla composizione monocratica/collegiale del tribunale e non alla competenza in senso tecnico; la relativa doglianza non può essere veicolata con il regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.c.

    Il regolamento facoltativo di competenza è stato utilizzato per contestare la decisione del tribunale, ma la Corte ha chiarito che esso è esperibile solo per vere questioni di competenza.

  • art. 47 c.p.c.

    La parte resistente ha spiegato difese nel procedimento incidentale di regolamento di competenza.

  • art. 380-ter c.p.c.

    La trattazione è avvenuta con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 33 d.lgs. 206/2005

    Richiamato come fondamento del foro del consumatore e della nullità della clausola derogatoria, ma ritenuto non applicabile perché le fideiussore non sono state considerate consumatrici.

  • art. 34 d.lgs. 206/2005

    Censurato nel ricorso, ma la sua applicazione è stata esclusa per difetto della qualifica di consumatore.

  • art. 2697 c.c.

    Le ricorrenti hanno invocato la regola dell'onere della prova; la Corte ha però ritenuto che gli elementi fattuali valorizzati dal tribunale fossero sufficienti a escludere la qualità di consumatore.

  • art. 28 c.p.c.

    Citato nel motivo come norma violata, ma non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 38 c.p.c.

    Citato nel motivo, in relazione all'eccezione di incompetenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la pacificità di alcuni fatti; la Corte non ha ritenuto decisiva tale deduzione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza incidere sull'esito.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    Censura formulata per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. 289/1990

    Richiamato per la dedotta nullità della fideiussione come intesa anticoncorrenziale.

  • art. 1, comma 138, l. 124/2017

    Invocato per contestare l'escussione della garanzia in relazione alla vendita del bene concesso in leasing.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato per la specifica approvazione della clausola di foro esclusivo.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato per la specifica approvazione della clausola di foro esclusivo.

  • art. 3 d.lgs. 168/2003

    Censurato nel secondo motivo per la questione della composizione collegiale e della sezione specializzata, ma ritenuto estraneo al tema della competenza.

  • art. 33 l. 287/1990

    Richiamato nel secondo motivo in tema di nullità e competenza della sezione specializzata.

  • art. 50-bis c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la sua violazione non è deducibile con regolamento di competenza, perché attiene alla ripartizione interna degli affari del tribunale, non alla competenza in senso tecnico.

Massime di principio

  • Nel contratto di fideiussione, la qualifica di consumatore va verificata con riguardo alla posizione del fideiussore e alla funzione concreta della garanzia, ma il giudice può escluderla quando dai fatti accertati emerga un collegamento funzionale con l'attività imprenditoriale garantita, anche tramite partecipazioni sociali o pregresso coinvolgimento nell'impresa familiare.
  • La clausola di foro esclusivo pattuita in una fideiussione resta efficace se la garanzia non è prestata da consumatore; in tal caso non opera il foro inderogabile del consumatore e la competenza resta regolata dal patto validamente approvato.
  • Il regolamento di competenza è mezzo ammissibile solo contro decisioni che incidano realmente sulla competenza in senso tecnico; non può essere usato per contestare questioni di riparto interno tra giudice monocratico e collegiale o, più in generale, vizi del procedimento non attinenti alla competenza.
  • In sede di regolamento di competenza, la Cassazione può valutare i fatti processualmente rilevanti solo nella misura necessaria a stabilire la competenza, senza trasformare il rimedio in un nuovo giudizio di merito.
  • Per escludere la natura consumeristica del fideiussore, non è necessario che egli sia amministratore della società garantita: possono rilevare anche partecipazioni societarie non trascurabili e altri collegamenti funzionali desumibili dal contesto fattuale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneIntermediazione finanziariaClausole vessatorie
RamiProcesso civileBancario e finanziarioConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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