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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7393/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riconosciuto il reato di violenza privata (riqualificazione dall'originaria imputazione di estorsione aggravata dal metodo mafioso, aggravante esclusa) per fatti inerenti l'interruzione di lavori di potatura e l'allontanamento di operai su un terreno in Filandari; il ricorrente contestava l'uso di una intercettazione ambientale cui i giudici di merito avrebbero dato rilievo nonostante la testimonianza contraria dei testi, negando che vi fossero minacce efficaci; si denunciava inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva afflittività della pena. Con successiva memoria si chiedeva anche l'annullamento per difetto della condizione di procedibilità in seguito alla novella che ha reso il reato procedibile a querela.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente applicato i principi di diritto in tema di violenza privata, valutando adeguatamente il contenuto dell'intercettazione nel contesto fattuale e riconoscendo una minaccia implicita idonea a coartare la libertà psichica delle vittime. Il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato motivato e legittimo, anche alla luce della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato. Quanto alla questione procedurale relativa alla sopravvenuta procedibilità a querela, la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità del ricorso va dichiarata immediatamente e non può essere sanata dalla nuova disciplina transitoria; di conseguenza è stata confermata l'inammissibilità senza disporre verifiche ulteriori sulla querela. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p. co. 3

    Richiamato tra le norme processuali censite nella doglianza; la Corte non ha ravvisato violazioni nell'applicazione delle norme sul rito o sulle prove contestate in ricorso

  • art. 192 c.p.p. co. 1 e 2

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle intercettazioni e delle testimonianze sia stata logicamente motivata dai giudici di merito

  • art. 546 c.p.p. co. 1

    Norma procedurale richiamata nei motivi di cassazione, senza che la Corte ravvisasse violazioni tali da rendere il motivo fondato

  • art. 610 cod. pen.

    Norma che incrimina la violenza privata; la Corte ha ribadito l'ampia nozione di violenza (comprensiva di pressioni psicologiche e minacce implicite) e ha confermato che la condotta contestata rientra nella fattispecie

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha sottolineato che dopo la riforma non è sufficiente l'incensuratezza e che il diniego delle attenuanti è legittimo in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena (gravità del reato, capacità a delinquere); la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo di tali elementi per motivare sia la pena sia il diniego delle attenuanti, evitando la duplicazione valutativa

  • D. Lgs. n. 150 del 2022 (richiamato) / modifiche relative alla procedibilità a querela

    La Corte ha esaminato l'impatto della sopravvenuta procedibilità a querela sui procedimenti pendenti in Cassazione e, conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite, ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso vada dichiarata immediatamente e non possa essere sanata dalla nuova disciplina transitoria

Massime di principio

  • La violenza privata può consistere anche in minacce implicite o in condotte 'improprie' che, contestualizzate, risultino idonee a comprimere la libertà psichica o di autodeterminazione della vittima; il giudice valuta la percezione e l'efficacia della minaccia nel contesto concreto.
  • Le intercettazioni possono legittimamente concorrere alla formazione della prova anche se i testi in dibattimento rendono dichiarazioni diverse: la valutazione della congruenza e della credibilità delle prove è rimessa ai giudici di merito e la Cassazione sindaca solo irragionevolezze o contraddizioni manifeste.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando mancano elementi positivi a favore dell'imputato e quando la gravità del fatto e i precedenti giustificano una valutazione afflittiva; dopo la riforma non basta l'incensuratezza per ottenere la diminuente.
  • La sopravvenuta modifica normativa che rende un reato procedibile a querela non impedisce alle sezioni della Cassazione di dichiarare l'inammissibilità di ricorsi già pendenti: secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, l'inammissibilità va pronunciata immediatamente e la procedibilità a querela non opera come abolitio criminis per sanare ricorsi formati irregolarmente.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe tempestivamente impugnare le questioni procedurali e curare la forma dell'impugnazione, poiché il mancato rispetto delle regole processuali può determinare l'inammissibilità definitivo del ricorso, indipendentemente da successivi cambiamenti legislativi.

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