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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22699/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari dal Tribunale del riesame) per plurimi reati fallimentari e distrazione. Il ricorso articolava sette motivi: 1) violazione del diritto di partecipare personalmente all'udienza di riesame (art. 309, comma 6, 178, 179 c.p.p. e art. 6 CEDU) perché la richiesta di partecipazione era stata presentata in una istanza integrativa entro i termini; 2) utilizzazione di prove acquisite in violazione dell'art. 362 c.p.p. e mancato rispetto delle garanzie previste per le sommarie informazioni (art. 391-bis); 3) nullità dell'ordinanza genetica per carenza motivazionale sull'autonoma valutazione delle esigenze cautelari (art. 309, 292, 274 c.p.p.); 4) mancata confutazione degli argomenti difensivi relativi all'assenza di pericolo di reiterazione e scelta inadeguata della misura; 5) omessa considerazione delle prove che individuavano altri responsabili (in particolare il commercialista Andretta); 6) violazione dei diritti personali dell'indagato (art. 277 c.p.p.) con misure incompatibili con le sue condizioni economiche e familiari; 7) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato la giurisprudenza recente secondo cui la richiesta di partecipazione del detenuto all'udienza di riesame può essere formulata anche con una istanza integrativa presentata entro i termini dell'art. 309 c.p.p., e che tale istanza legittima la partecipazione. Sulla base di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Venezia in diversa composizione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. In sintesi, il provvedimento cautelare è stato cassato per vizio procedurale con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    comma 6, comma 9, comma 9-bis

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la richiesta di partecipazione del detenuto all'udienza di riesame può essere validamente avanzata anche con una istanza integrativa presentata nei termini previsti dall'art. 309; tale richiesta legittima la partecipazione personale.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata nel quadro delle nullità processuali con riferimento alla mancanza di partecipazione dell'indagato all'udienza camerale; la Corte confronta la giurisprudenza sulla rilevanza della mancata traduzione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibile nullità dell'udienza camerale per mancata presenza dell'indagato; la Corte ne discute la portata alla luce della prassi giurisprudenziale.

  • art. 6 CEDU

    Invocato in relazione al diritto a un equo processo e al diritto di essere sentiti; utile a valorizzare l'esigenza di partecipazione personale dell'indagato nel giudizio di riesame.

  • art. 362 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa per denunciare l'utilizzo di sommarie informazioni acquisite in violazione del divieto di ricostruire domande e risposte già rese; la questione è stata valorizzata ma non è stata il motivo decisivo del cassazionerelettivo.

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Rilevato con riferimento alla disciplina delle sommarie informazioni e al divieto di sollecitare nuovamente le stesse informazioni da persone già sentite dal PM; la Corte prende atto del contrasto denunciato dalla difesa.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'obbligo motivazionale del giudice del riesame: la corte richiama i limiti nella richiesta di confutazione degli argomenti difensivi, precisando che il dovere motivazionale riguarda le ragioni specifiche in contrasto con gli elementi accusatori.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che individua le esigenze cautelari; richiamata in relazione al dovere del giudice di esporre e valutare autonomamente le esigenze cautelari e la loro incompatibilità con misure meno afflittive.

  • art. 277 cod. proc. pen.

    Citata dalla difesa per la tutela dei diritti personali dell'indagato (condizioni economiche e familiari) nella scelta della misura; la Corte ne prende atto nel quadro dell'esame complessivo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; il ricorso contestava l'insussistenza degli indizi ma la Cassazione ha accolto il motivo procedurale principale anziché decisionale sul merito.

Massime di principio

  • La richiesta di partecipazione personale dell'indagato al giudizio di riesame può essere avanzata anche mediante istanza integrativa presentata entro i termini stabiliti dall'art. 309 c.p.p.; tale richiesta legittima la comparizione personale.
  • La mancata traduzione dell'indagato all'udienza di riesame, se la partecipazione era stata richiesta tempestivamente, può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Il giudice del riesame è tenuto a una motivazione che valuti autonomamente le esigenze cautelari e la proporzionalità della misura; tuttavia l'obbligo di confutare gli argomenti difensivi si estende principalmente a quelle allegazioni che entrano in contrasto diretto e specifico con gli elementi dell'accusa.
  • Le irregolarità relative all'acquisizione di sommarie informazioni (art. 391-bis) e le eventuali violazioni del divieto previsto dall'art. 362 c.p.p. possono incidere sull'utilizzabilità delle dichiarazioni, richiedendo attenta verifica nel giudizio di merito o di legittimità.
  • Questioni di diritto processuale formale (es. mancata partecipazione dell'indagato) possono prevalere su contestazioni di merito e determinare l'annullamento con rinvio, senza che la Cassazione si pronunci sul punto sostanziale degli indizi.
  • Nelle scelte cautelari occorre considerare anche gli effetti pratici sulle condizioni economiche e familiari dell'indagato; limiti e divieti imposti (es. divieto di comunicare con congiunti) devono essere specificamente e proporzionatamente motivati.

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