Cassazione Penale, Sentenza n. 18259/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 14/11/2022; la ricorrente deduceva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 309 c.p.p., sostenendo che il Tribunale si sarebbe pronunciato sull'istanza di riesame senza considerare che, nelle more, il GIP aveva sostituito la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (ordinanza 25/10/2022). Contestava altresì l'apparente incoerenza dell'ordinanza che parzialmente accoglieva il riesame ma manteneva gli arresti domiciliari gia disposti dal GIP, la mancata valutazione comparativa con le posizioni di coindagati ai quali erano stati applicati arresti domiciliari nonostante contestazioni piu gravose, e la presunta illogicità della motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato fondato su un precedente per furto e sulla supposta fonte di guadagno derivante dall'illecito.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di interesse. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse gia parzialmente accolto il ricorso sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, per cui non sussiste interesse a impugnare l'ordinanza del 14/11/2022. La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il giudizio di riesame verifica i presupposti che legittimano l'adozione della misura originale e non le vicende successive; percio non e ammissibile dedurre con il riesame questioni relative a decisioni sopravvenute salvo che emergano elementi nuovi acquisiti per la prima volta. E stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa al confronto con i coindagati. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il Tribunale aveva motivato adeguatamente il periculum libertatis con elementi concreti (prossimita temporale dei fatti, prosecuzione della condotta, disponibilita della ricorrente ad assecondare richieste economiche delle vittime, precedenti per furto). Conseguentemente il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, al versamento in via equitativa di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 176/2020 e art. 16, D.L. 30/12/2021 n.228 convertito nella L. 25/02/2022 n.15
Il procedimento e stato trattato con contraddittorio scritto sulla base delle disposizioni emergenziali citate; il richiamo spiega la modalita procedurale adottata (contraddittorio scritto) e la sua vigenza temporanea
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata dalla ricorrente come parametro di legittimita e di motivazione; la Corte ha esaminato il rilievo ma ha ritenuto infondate le censure mosse in relazione a violazione e contraddittorieta della motivazione
art. 644 c.p.
Norma sostanziale che definisce il delitto contestato (usura), costituendo il nucleo della contestazione per la quale era stata adottata la misura cautelare
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000 n.186
Richiamata in relazione alla possibilita di irrogare una somma in favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato questo principio per disporre il versamento di euro 3.000 a titolo equitativo dovuto a colpa nella determinazione della causa di inammissibilita
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.6, n.24558/2017 e altre)
Principio interpretativo richiamato: il procedimento di riesame verifica i presupposti che legittimano l'adozione dell'ordinanza cautelare originaria e non e idoneo a sindacare vicende sopravvenute; percio l'impugnazione e inammissibile se la misura originaria e stata nelle more sostituita, revocata o annullata
Massime di principio
- Se la misura cautelare originaria e stata sostituita, revocata o annullata nelle more, l'interesse ad impugnare quella ordinanza puo venire meno e il ricorso puo essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse
- Il giudizio di riesame ha per oggetto la verifica dei presupposti che giustificano l'adozione della misura originaria e non le vicende successive; questioni relative a decisioni sopravvenute possono essere rilevanti solo se fondate su elementi nuovi acquisiti per la prima volta
- La decisione favorevole adottata nei confronti di un coindagato non modifica automaticamente il quadro indiziario di un altro indagato; per incidere deve emergere che si sono acquisiti o valutati elementi nuovi rispetto al procedimento originario
- Perche una censura sulla motivazione regga in cassazione e necessario che sia fondata su errori di diritto o su palese illogicita; la valutazione delle esigenze cautelari richiede che la corte motivi su elementi concreti e attinenti al periculum libertatis
- Chi intende impugnare un provvedimento cautelare deve curare tempistica e interesse concreto: impugnazioni tardive o contro provvedimenti nel frattempo modificati rischiano di essere inammissibili
- Nei casi di inammissibilita per colpa nella determinazione della causa, la corte puo irrogare sanzioni pecuniarie a titolo equitativo (cassa delle ammende), pertanto valutare la fondatezza e la diligenza della impugnazione prima di proporre ricorso
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