Cassazione Penale, Sentenza n. 12706/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Morfino era stato condannato per la violazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011 (essendosi allontanato dal comune di soggiorno imposto dalla sorveglianza speciale). In cassazione il difensore ha proposto due motivi: (1) vizio della motivazione per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà nella valutazione delle prove, con particolare riferimento alla valutazione di non credibilità dei testi della difesa e alle presunte anomalie dell'operazione investigativa; (2) mancata applicazione o valutazione delle circostanze attenuanti generiche (richiamando l'art. 62-bis c.p.), lamentando che la Corte non avrebbe valorizzato elementi positivi come la condotta tenuta durante il controllo e la osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della credibilità dei testimoni e delle risultanze di fatto sia riservata al giudice di merito e che la Corte di appello abbia fornito motivazione adeguata e logicamente coerente in ordine all'assoluta credibilità della deposizione del militare Spadaro e alla non attendibilità dei testi della difesa (contraddizioni e incertezze). Sulla questione delle attenuanti generiche, la Corte ha confermato che il giudice di merito può negarle anche sulla base di un solo elemento valutato negativamente (assenza di resipiscenza e gravità del precedente, con specifico rilievo per una condanna ex art. 416-bis c.p.). Conseguentemente è stata confermata la condanna a un anno di reclusione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2
fattispecie contestata: violazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) per essersi allontanato dal comune di soggiorno; base fattuale della condanna
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione valuta la presenza di vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti e della credibilità
Codice penale, art. 62-bis
norma richiamata in sede di doglianza sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la mancata concessione delle attenuanti può essere motivata anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (assenza di elementi positivi, recidiva o precedente grave)
Codice penale, art. 133
elenco degli elementi che il giudice può valutare ai fini della concessione o negazione delle attenuanti generiche; la giurisprudenza consente che anche un solo elemento fra quelli indicati possa giustificare la decisione del giudice di merito
Decreto-Legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020
possibilità di trattare il processo in contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di discussione orale; forma procedurale utilizzata per la trattazione del ricorso
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
conseguenze dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità non sia priva di colpa
Massime di principio
- La Corte di legittimità non può rivedere libremente la valutazione di fatto e la credibilità delle prove compiuta dal giudice di merito: può sindacare la motivazione solo se vi è una vera e propria assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa.
- Una motivazione che esplicita i motivi per cui è ritenuta attendibile una testimonianza (ad es. coerenza, riscontri oggettivi) e per cui compaiono contraddizioni nelle dichiarazioni avverse è, di norma, sufficiente a respingere censure sulla valutazione della prova.
- Il giudice del merito può negare le circostanze attenuanti generiche anche sulla base di un solo elemento ritenuto determinante (es. gravità del precedente, mancanza di resipiscenza), purché tale scelta sia adeguatamente motivata.
- Le doglianze che chiedono alla Cassazione una diversa rivalutazione delle emergenze probatorie sono, salvo vizi motivazionali evidenti, inammissibili perché travalicano il sindacato di legittimità.
- Nel ricorso per cassazione è importante segnalare in modo preciso e circostanziato eventuali concreti profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione; l'opposizione generica alle valutazioni del merito difficilmente porta all'accoglimento.
- La trattazione per contraddittorio scritto (se prevista e non richiesta la discussione orale) non pregiudica il diritto di difesa, purché le parti abbiano potuto esporre per iscritto le proprie ragioni.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o per assenza di profili meritevoli di esame, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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