Sentenza n. 5456/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 172 del 13.12.2022 della Regione Veneto – Direzione sanità e sociale, ivi compreso l''Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; - della Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413; - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; - degli ulteriori atti precisati nel ricorso; con istanza, ove occorrer possa, - di previa rimessione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, anche per come modificato ed integrato con L. del 30.12.2018, n. 145, c. 557 e dall’art. 18 del D.L. 9.8.2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 (cd. Decreto Aiuti-bis), - e/o di previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; nonché per la condanna della Amministrazione - alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dalla Impresa ricorrente, o trattenute a suo carico, per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in (auspicato) accoglimento del presente ricorso, siano rilevate non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale della Regione Veneto che quantificava gli importi dovuti dall'impresa per il payback sanitario, nonché gli atti statali e interistituzionali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, dopo la trasposizione in sede giurisdizionale di un originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato la determinazione regionale di quantificazione degli oneri di ripiano per la fornitura di dispositivi medici e i relativi atti presupposti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili. Ha inoltre prospettato, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come modificato, nonché la disapplicazione della normativa interna o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In via consequenziale ha chiesto la restituzione delle somme eventualmente pagate o trattenute, oltre a interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio, tuttavia, ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano relativi agli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento degli oneri di ripiano ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta, poiché è venuta meno l'utilità concreta dell'annullamento per l'impresa, che aveva agito per evitare qualsiasi pagamento. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere: tale esito avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento costituisce un evento meramente sopravvenuto che non soddisfa la pretesa demolitoria originaria. La decisione è stata resa prescindendo dall'eccezione di difetto di legittimazione sollevata in giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del payback sanitario, oggetto degli atti impugnati.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo degli obblighi di payback sanitario oggetto della controversia.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025
Richiamato in relazione al versamento degli oneri di ripiano relativi agli anni 2015-2018, evento sopravvenuto che ha determinato la carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice lo applica perché il pagamento ha reso inutilmente conseguibile la pronuncia di annullamento richiesta.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando un evento successivo alla proposizione del ricorso determina una situazione di fatto e di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta, facendo venir meno l'utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto ottenere dalla decisione.
- Il pagamento dell'importo contestato può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento proposta per evitare il pagamento, quando il versamento rende ormai inutilmente conseguibile la pronuncia demolitoria.
- Il pagamento spontaneo o comunque intervenuto nel corso del giudizio non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone il venir meno dell'atto impugnato, ad esempio mediante annullamento d'ufficio, mentre il pagamento non costituisce un evento satisfattivo della pretesa demolitoria originaria.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima richiede una soddisfazione sostanziale della pretesa azionata o il venir meno dell'oggetto della controversia, mentre la seconda ricorre quando la decisione richiesta è divenuta inutilmente conseguibile, anche senza soddisfazione della pretesa sostanziale.
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