Cassazione Penale, Sentenza n. 33879/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che aveva accolto il reclamo del detenuto disponendo che a quest'ultimo fosse consentito acquistare al sopravvitto gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti in regime ordinario e poter cucinare senza limiti di orario, ritenendo la previsione di fasce orarie per la cottura una ingiustificata disparità di trattamento. Il Ministero ha censurato la decisione sostenendo la legittimità delle limitazioni previste dall'Amministrazione penitenziaria in forza dei poteri organizzativi e di sicurezza, richiamando norme del sistema penitenziario e del DPR n.230/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che, pur essendo ammessa la compressione di diritti individuali per i detenuti sottoposti a 41-bis quando ciò sia funzionale a garantire ordine e sicurezza, l'Amministrazione non ha adeguatamente giustificato la diversa disciplina delle fasce orarie di cottura limitata ai detenuti in regime differenziato. Le ragioni organizzative addotte (evitare sovrapposizione di orari, concentrazione di esalazioni, presenza di più persone in cella) non sono state collegate in modo concreto e specifico alla necessità di preservare l'efficacia preventiva del regime 41-bis; mancava la spiegazione del perché la stessa libertà sia garantita ai detenuti comuni ma negata ai detenuti in 41-bis. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Consente misure differenziate nei confronti dei detenuti per esigenze di ordine e sicurezza; tuttavia la Corte richiede che ogni limitazione sia concretamente funzionale al perseguimento di tali finalità e adeguatamente motivata dall'Amministrazione
art. 35-bis ordinamento penitenziario
Disciplina il reclamo dei detenuti avverso provvedimenti amministrativi; il diritto del detenuto in materia di cottura e acquisto di generi può essere tutelato con il reclamo ex art. 35-bis e il giudice valuta la legittimità delle limitazioni
artt. 69, comma 6, lett. b) ordinamento penitenziario
Richiamato dall'Amministrazione come titolo di attribuzione di competenze organizzative; la Corte tuttavia evidenzia che il potere organizzativo non equivale automaticamente a potere di limitare diritti senza specifica motivazione connessa alla sicurezza
art. 13 del D.P.R. n. 230/2000
Attribuisce all'Amministrazione la regolamentazione dei generi alimentari e delle modalità di cottura in carcere; la Corte osserva che tale potestà non è in sé sufficiente a giustificare una disparità di trattamento rispetto ai detenuti ordinari se non correlata a concrete esigenze di sicurezza
art. 35-bis comma 4 e art. 41-bis comma 2-quater (richiamati nel ricorso)
Richiamati dall'Amministrazione per giustificare le limitazioni; la Corte richiede che le disposizioni siano applicate in modo tale che le compressioni dei diritti siano proporzionate e funzionali alla finalità di sicurezza del 41-bis
Massime di principio
- Le limitazioni dei diritti individuali nei confronti dei detenuti sottoposti al regime 41-bis sono ammesse solo se strettamente funzionali al perseguimento di esigenze concrete di ordine e sicurezza e devono essere specificamente motivate dall'Amministrazione.
- Il potere regolamentare dell'Amministrazione (es. disciplina di generi alimentari e modalità di cottura) non legittima automaticamente trattamenti differenziati: l'amministrazione ha l'onere di dimostrare la necessità e la proporzionalità della compressione rispetto agli obiettivi di sicurezza.
- La mera invocazione di esigenze organizzative, di salubrità o di praticità non è sufficiente a giustificare una disparità di trattamento rispetto ai detenuti ordinari; occorre dimostrare il nesso causale con la funzione preventiva del 41-bis.
- Se una facoltà (es. acquisto di generi, orari di cottura) è riconosciuta ai detenuti comuni, l'Amministrazione deve spiegare perché la stessa non può essere concessa a chi è in 41-bis e come la concessione lede concretamente la sicurezza carceraria.
- Il detenuto ha strumenti di tutela (reclamo ex art. 35-bis) che il giudice valuta con riferimento ai principi di necessità, proporzionalità e minor afflittività possibile delle misure.
- In situazioni analoghe il giudice di sorveglianza verificherà caso per caso se le limitazioni siano adeguate, necessarie e proporzionate rispetto agli obiettivi di prevenzione e sicurezza, e richiederà motivazioni concrete e specifiche dall'Amministrazione.
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