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Sentenza

Sentenza n. 5573/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’ottemperanza dell’Ordinanza Repert. n. 14276/2023, n. cronol. 17079/2023, del 22/06/2023, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel giudizio R.G. n. 10567/2022, munita di certificato di passaggio in giudicato in data 14/12/2023

Giustizia amministrativa202511888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini riconosciuti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza all'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, emessa all'esito del rito sommario, che aveva dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis e ordinato al Ministero dell'Interno e all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. L'ordinanza non è stata impugnata ed è divenuta irrevocabile, come attestato dal certificato di passaggio in giudicato. Nonostante la trasmissione della documentazione e i solleciti, il Comune competente non ha eseguito gli adempimenti. È rimasta inoltre ineseguita l'ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva richiesto informazioni sullo stato della pratica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle ordinanze conclusive del rito sommario di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c., quando siano divenute irrevocabili, poiché tali provvedimenti producono gli effetti dell'art. 2909 c.c. e rientrano tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre riconosciuto la competenza territoriale del TAR Lazio, in applicazione dell'art. 113, comma 2, c.p.a., essendo competente il tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso il provvedimento da eseguire. Nel merito, ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno e, per esso, dell'ufficiale dello stato civile del Comune, di dare completa esecuzione al titolo giudiziario, mediante le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile e le eventuali comunicazioni consolari, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato il Prefetto di Cremona, o un suo sostituto, quale commissario ad acta per l'ulteriore termine di novanta giorni in caso di persistente inerzia. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 702-ter c.p.c.

    L'ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce carattere esecutivo.

    L'ordinanza conclusiva del rito sommario costituisce titolo esecutivo.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.

    L'ordinanza conclusiva del rito sommario non appellata nel termine diviene irrevocabile e produce gli effetti del giudicato sostanziale.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato quale parametro degli effetti sostanziali prodotti dall'ordinanza non impugnata.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Individua la competenza territoriale del TAR per l'ottemperanza a provvedimenti del giudice ordinario in base alla sede del giudice che ha emesso il titolo.

Massime di principio

  • Il rito dell'ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'esecuzione delle ordinanze conclusive del rito sommario civile che, non impugnate nel termine previsto, siano divenute irrevocabili e producano gli effetti del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.
  • Ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., le ordinanze del giudice ordinario equiparate alle sentenze passate in giudicato possono costituire titolo per un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Per l'ottemperanza a un provvedimento del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire.
  • In caso di inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziario, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva allo spirare infruttuoso del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCittadinanza
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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