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Sentenza

Sentenza n. 2697/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 69 del 29 gennaio 2024, dichiarato esecutivo il 27 gennaio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, subentrata al precedente gestore del servizio idrico integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale AG9 in forza della convenzione del 22 settembre 2021, aveva chiesto al Comune il pagamento delle fatture per il servizio svolto. Il Tribunale di Agrigento, con decreto ingiuntivo n. 69 del 29 gennaio 2024, aveva ingiunto il pagamento di € 19.092,81, oltre agli interessi maturati e maturandi e alle spese liquidate in € 685,50, oltre accessori. Non essendo stato opposto, il decreto è stato dichiarato esecutivo con decreto del 27 gennaio 2025 e notificato nuovamente al Comune il 7 aprile 2025; decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della PA, il Comune è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi domandato l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, gli interessi di mora previsti dalla deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR e dal relativo Allegato A, nonché una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti del titolo azionato. Ha accertato che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione, è equiparabile al giudicato e che era stato regolarmente notificato, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Comune di pagare le somme dovute in base al decreto, oltre agli interessi riconosciuti dal titolo e agli interessi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; sono ammesse anche le spese documentate di registrazione di copia e notificazione, ma non le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive. Il Comune deve adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso d’inerzia, è nominato commissario ad acta il Segretario Generale di Palma di Montechiaro, che dovrà provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente, previa attestazione della persistente inottemperanza. Il commissario dovrà compiere anche gli atti di bilancio e di gestione della spesa necessari: la mancanza di stanziamenti o di cassa non giustifica l’inadempimento. Sono state respinte la richiesta di applicare gli interessi di mora previsti dalla disciplina ARERA, perché non contemplati dal decreto ingiuntivo e la loro attribuzione eccederebbe il contenuto del titolo, e la richiesta di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in ragione della recente formazione del titolo e della maturazione di interessi legali sulla somma dovuta. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato ed agli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice ordinario.

    L’amministrazione è tenuta a conformarsi anche ai provvedimenti del giudice ordinario equiparati al giudicato, azionabili in ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Deve infine darsi atto che la difesa della ricorrente ha depositato copia della notifica, in data 7 aprile 2025, del ripetuto decreto ingiuntivo unitamente al decreto di esecutorietà, sicché è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.

    L’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è stata ritenuta ammissibile una volta notificato il titolo esecutivo e decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 114 c.p.a.

    In definitiva, la richiesta della ricorrente trova un limite invalicabile nel disposto della pronuncia azionata, di cui questo Giudice non solo non può modificare il contenuto, come sostanzialmente domandato in ricorso, ma anche solo precisarlo mediante ulteriore attività cognitoria, al fine di definirne l’effetto conformativo.

    Nell’ottemperanza di un titolo del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi all’esecuzione del suo contenuto: non può modificarlo né integrarlo con nuovi accertamenti o attribuzioni non comprese nel dictum.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La sopra richiamata disposizione esclude infatti l’applicazione della cd. “astreinte” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente iniqua”, ovvero sussistano “ulteriori ragioni ostative”.

    La penalità di mora non è automatica e può essere negata quando ricorrano manifesta iniquità o ulteriori ragioni ostative; nel caso concreto rilevano la recente formazione del titolo e la maturazione degli interessi legali.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini e dichiarato esecutivo è equiparabile al giudicato e può essere eseguito mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Quando l’ottemperanza riguarda un titolo formato dal giudice ordinario, il giudice amministrativo deve attenersi al contenuto del titolo e non può estenderlo, modificarlo o integrarlo in sede cognitoria; non sono quindi riconoscibili in ottemperanza interessi o altre prestazioni non previsti dal provvedimento da eseguire.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’inadempimento: può essere negata se manifestamente iniqua, valutando le circostanze concrete, tra cui la recente formazione del titolo e il fatto che il credito maturi interessi.
  • L’assenza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve porre in essere gli atti contabili e le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaServizio idrico integrato
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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