Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4633/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 2471 del 7 novembre 2023, resa inter partes, concernente il diniego dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per lavori edilizi.

Giustizia amministrativa202403257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per opere edilizie realizzate sine titulo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Salerno che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Ha dedotto, in sintesi: la violazione della disciplina urbanistica delle cosiddette zone bianche e dell’art. 9 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il TAR avrebbe confuso il vincolo paesaggistico con quello ambientale e che l’area, in assenza di compiuta regolamentazione urbanistica, avrebbe consentito la sanabilità degli immobili; il difetto di motivazione del diniego, per motivazione incongrua, insufficiente e illogica, nonché la violazione dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 e dell’art. 26 del PUT; l’asserita tardività del parere della Soprintendenza, con conseguente perdita della sua natura vincolante, e l’assenza del parere entro i termini indicati dall’art. 167, comma 5; infine, la violazione dell’art. 9 Cost., dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana e del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, oltre al mancato esercizio del potere pianificatorio. Gli immobili risultavano realizzati senza titolo, ubicati in zona di vincolo cimiteriale del PUC e in zona 4 del PUT, mentre l’intero territorio comunale era sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alle zone bianche, poiché il diniego era fondato espressamente sulla violazione dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004 e sulla sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico. Tale disposizione consente l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo per interventi che non abbiano creato superfici utili o volumi né incrementato quelli legittimamente esistenti; l’incremento plano-volumetrico dell’intervento rendeva quindi preclusa ogni ulteriore valutazione di compatibilità con il vincolo. Ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo il diniego adeguatamente sostenuto dall’oggettiva esistenza del vincolo paesaggistico e dalla consistenza delle opere. Ha inoltre respinto le censure sulla tardività del parere della Soprintendenza, rilevando che l’apprezzamento comunale aveva carattere autonomo ed era già sufficiente a fondare il diniego; ha aggiunto che non risultava agli atti alcun parere della Soprintendenza autorizzativo dell’intervento. Il PUT assumeva inoltre autonoma valenza ostativa, ma era comunque decisiva la sottoposizione dell’area al vincolo paesaggistico e l’incremento volumetrico. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante per euro 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004

    L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

    L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è limitato agli interventi privi di creazione o incremento di superfici utili e volumi; in presenza di incremento plano-volumetrico la sanatoria paesaggistica è preclusa.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Le censure relative ai termini e alla natura vincolante del parere della Soprintendenza non incidono quando il diniego comunale è autonomamente fondato sulla consistenza volumetrica dell’opera e sulla preclusione normativa alla sanatoria.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il giudice di primo grado lo ha richiamato quale fondamento del divieto generale di autorizzazione paesaggistica postuma, salve le limitate ipotesi previste dall’art. 167, comma 4.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego non è affetto da difetto di motivazione quando indica il vincolo paesaggistico applicabile e la ragione ostativa costituita dalla creazione o dall’incremento di superfici e volumi.

  • art. 9 d.P.R. 380/2001

    La disciplina urbanistica delle zone prive di regolamentazione non supera la distinta e autonoma preclusione derivante dal vincolo paesaggistico e dai limiti normativi alla compatibilità paesaggistica postuma.

Massime di principio

  • L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004 è ammesso soltanto per interventi che non abbiano creato superfici utili o volumi e non abbiano incrementato quelli legittimamente esistenti; la creazione o l’aumento di volumetria costituisce causa ostativa autonoma alla sanatoria paesaggistica.
  • La circostanza che un immobile ricada in una cosiddetta zona bianca, o che l’area sia urbanizzata e priva di una compiuta disciplina urbanistica, non neutralizza il vincolo paesaggistico né consente la sanatoria di opere volumetricamente abusive.
  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria è adeguatamente motivato quando richiama il vincolo paesaggistico gravante sull’area e la consistenza plano-volumetrica dell’intervento, se tali elementi rendono oggettivamente applicabile la preclusione dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004.
  • La tardività o l’assenza del parere della Soprintendenza non determina l’illegittimità del diniego quando l’amministrazione comunale abbia autonomamente fondato il provvedimento su una ragione ostativa sufficiente, quale l’incremento di superfici o volumi non sanabile ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.