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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23817/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando la mancata sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista ex art. 613 c.p.p. Come conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato aveva proposto, in materia di rimedio ex art. 35-ter ord. pen., reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Perugia che aveva respinto la sua richiesta; il Tribunale di sorveglianza ha a sua volta rigettato il reclamo. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, ma l'atto risultava redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, con dichiarazione resa dallo stesso all'ufficio matricola della casa circondariale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., l'atto di ricorso per cassazione, come pure memorie e motivi nuovi, devono essere obbligatoriamente sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato non è sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    costituisce il rimedio azionato dal condannato avverso il trattamento detentivo, ma la decisione di merito su tale domanda non viene esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 613 c.p.p.

    l'atto di ricorso per cassazione, nonché memorie e motivi nuovi, devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato non è idonea.

  • L. 23/6/2017 n. 103

    è richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito formale di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi sono inammissibili se non sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La sottoscrizione personale del condannato non può sostituire la firma del difensore cassazionista richiesta a pena di inammissibilità.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non dipende da causa non imputabile alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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