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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19326 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento e l'irrogazione di sanzioni per complessivi 152.547,03 euro, relativi al tardivo versamento dell'ecotassa per i quattro trimestri del 2006. Il ritardo, secondo la ricorrente, era dipeso dai tardivi pagamenti dei Comuni conferenti i rifiuti. In Cassazione ha sostenuto che la normativa nazionale, imponendo al gestore il pagamento del tributo e delle sanzioni senza garantire un rimborso effettivo e tempestivo da parte dei Comuni, fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea e con il principio "chi inquina paga".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il gestore della discarica è il soggetto passivo immediato dell'ecotassa ed è direttamente responsabile del rispetto del termine di versamento nei confronti della Regione, anche quando il ritardo sia stato causato dai Comuni. Il gestore può tuttavia rivalersi sui Comuni per il tributo, gli interessi, le sanzioni e gli ulteriori costi conseguenti al loro inadempimento, mediante strumenti contrattuali o azioni giudiziarie. La disciplina nazionale è stata ritenuta compatibile con il diritto europeo, poiché prevede la traslazione economica del tributo sui soggetti che conferiscono i rifiuti. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti; è stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 26-31

    Prevede il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e individua nel gestore della discarica il soggetto passivo, riconoscendogli il diritto di rivalsa nei confronti degli utilizzatori.

    Il gestore è il debitore immediato del tributo verso la Regione, mentre il relativo costo economico può essere trasferito ai Comuni o agli altri soggetti conferenti.

  • Legge regionale Lazio n. 42 del 1998, art. 5

    Disciplina, nell'ambito regionale, termini e modalità di pagamento dell'ecotassa e le conseguenze del tardivo versamento.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3

    Richiamato nel quadro normativo delle sanzioni tributarie applicabili all'inadempimento del gestore.

  • Direttiva 1999/31/CE, art. 10

    Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal gestore.

    La direttiva non impedisce di porre il tributo formalmente a carico del gestore, purché siano garantiti il rimborso effettivo e tempestivo e la possibilità di trasferire tutti i costi sui soggetti che conferiscono i rifiuti.

  • Direttiva 2000/35/CE

    Richiamata dalla ricorrente in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma ritenuta non ostativa al sistema nazionale, in presenza di strumenti interni di rivalsa e recupero del credito.

  • Art. 117, comma 1, Costituzione

    Invocato dalla ricorrente per sostenere il contrasto della disciplina interna con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo; la censura è stata respinta.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE del 25 febbraio 2010, causa C-172/08

    Ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione una normativa che imponga l'ecotassa al gestore, con successivo rimborso da parte delle amministrazioni conferenti, purché il rimborso sia effettivo e avvenga in tempi brevi e i costi del ritardo possano essere trasferiti nel prezzo del servizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando la legge individua il gestore di un impianto come soggetto passivo immediato del tributo, l'obbligo verso l'amministrazione resta a suo carico anche se il mancato pagamento dipende dal ritardo dei clienti o degli enti conferenti.
  • Il ritardo del cliente o del Comune non elimina automaticamente la sanzione tributaria applicata al gestore; può però fondare un'azione di rivalsa o di regresso per recuperare tributo, interessi, sanzioni e altri costi, se adeguatamente documentati.
  • La compatibilità con il diritto europeo dipende dall'esistenza di meccanismi effettivi per trasferire il costo del tributo e dei ritardi sui soggetti che producono o conferiscono i rifiuti, non necessariamente dall'individuazione di questi ultimi come debitori diretti verso il fisco.
  • Per ridurre il rischio economico, il gestore dovrebbe prevedere nei contratti clausole di pagamento, interessi, garanzie fideiussorie o assicurative, obblighi di rimborso e procedure rapide di recupero del credito.
  • Il principio "chi inquina paga" può orientare l'interpretazione della disciplina ambientale, ma non sostituisce le specifiche norme nazionali che individuano il soggetto obbligato al pagamento del tributo.

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