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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25559/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con ordinanza del Tribunale di Ancona è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per la sua pretesa partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico e per un reato fine in materia di stupefacenti. Il ricorso per cassazione ha censurato: 1) la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, ritenuta illogica e fondata su elementi non idonei a dimostrare né l'esistenza del sodalizio né il ruolo dell'indagato; 2) la motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di inquinamento probatorio e sulla ritenuta operatività del gruppo, con contestazione della violazione dell'art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.; 3) la scelta della custodia in carcere, ritenuta incompatibile con la asserita assenza di gravità indiziaria e di concrete esigenze cautelari, anche alla luce della presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. La Corte ha ritenuto i motivi complessivamente infondati, osservando che il riesame aveva valorizzato un compendio indiziario ampio e convergente: intercettazioni, osservazioni, localizzazioni GPS, tabulati, dati estratti da smartphone sequestrati, dichiarazioni di un collaborante/indagato riscontrate da elementi oggettivi, perquisizioni e sequestri. Tali elementi sono stati giudicati sufficienti a fondare sia la partecipazione stabile al sodalizio sia il reato fine, evidenziando per il ricorrente un ruolo operativo e apicale nel gruppo, quale autista, supporto logistico e soggetto utilizzato anche per attività coercitive e di riscossione. Quanto alle cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, rendendo irrilevante l'eventuale genericità della motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio, perché comunque sorretta da autonome esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso vizi di motivazione o violazioni di legge nella valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari compiuta dal Tribunale del riesame. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente mirassero sostanzialmente a una diversa lettura del materiale indiziario, attività non consentita in sede di legittimità. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La censura sul pericolo di inquinamento probatorio è stata ritenuta comunque irrilevante, poiché il Tribunale aveva individuato autonome e sufficienti esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione è stato ritenuto attuale e concreto sulla base di circostanze fattuali specifiche: spregiudicatezza dell'indagato, rapporti con i vertici ancora operativi, coinvolgimento in grandi quantitativi di stupefacente e rete di contatti al servizio dell'organizzazione.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere è stata considerata operante e non superata, in presenza di un quadro indiziario e cautelare di elevata gravità.

  • art. 275 c.p.p.

    La misura custodiale più grave è stata giudicata conforme ai criteri legali perché fondata su fatti specifici idonei a escludere l'adeguatezza di misure meno afflittive.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La Cancelleria deve svolgere gli adempimenti previsti dalla disposizione dopo la decisione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/90

    È richiamato come reato fine in materia di stupefacenti, oggetto del giudizio cautelare insieme alla partecipazione associativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari personali, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione del compendio indiziario a quella del giudice di merito; il controllo è limitato alla verifica della presenza di violazione di legge e di una motivazione non manifestamente illogica.
  • Ai fini dei gravi indizi di colpevolezza in materia di associazione finalizzata al narcotraffico, possono assumere rilievo convergente intercettazioni, osservazioni, dati di localizzazione, riscontri documentali e dichiarazioni di chiamanti in correità o collaboranti, purché corroborate da elementi oggettivi.
  • La partecipazione associativa può essere desunta da fatti concreti che rivelino un inserimento stabile e consapevole nella struttura criminale, anche mediante compiti operativi, logistici o di supporto funzionale agli scopi del sodalizio.
  • In tema di misure cautelari, la custodia in carcere è legittima quando il giudice motivi in modo specifico sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e spieghi perché misure meno afflittive siano inadeguate.
  • Se una autonoma esigenza cautelare risulta adeguatamente motivata e sussistente, eventuali carenze argomentative su un diverso profilo cautelare possono diventare non decisive ai fini dell'esito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

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