Cassazione Civile, Ordinanza n. 08194/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Una società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del committente per Euro 13.750, oltre accessori, quale saldo del corrispettivo relativo al quindicesimo stato di avanzamento lavori di un contratto di appalto. Il committente aveva proposto opposizione e il Tribunale, accogliendo l'eccezione relativa alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 del contratto, aveva ritenuto valida la clausola arbitrale, escludendo la competenza del giudice ordinario e revocando il decreto ingiuntivo. La società ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, deducendo la violazione degli artt. 33, comma 2, lett. t) e u), 34 e 36 del Codice del consumo, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la vessatorietà della clausola ex artt. 1341 e 1342 c.c. perché il contratto non era stato concluso mediante moduli o formulari, e che avesse altresì errato nel ritenere la nullità di protezione azionabile soltanto dal consumatore. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini per il deposito telematico del ricorso.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto procedibile il ricorso, osservando che il deposito telematico si perfeziona, ai fini della tempestività, con la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC), pur dovendosi poi completare l'iter telematico. Ha però dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso: la società professionista non era legittimata a dolersi della disciplina delle nullità di protezione posta a tutela del consumatore, poiché nel caso concreto era stato proprio il consumatore, convenuto sostanziale in opposizione, a invocare la clausola compromissoria e il Tribunale ne aveva scrutinato la validità ritenendola specificamente negoziata e quindi efficace. La Corte ha quindi confermato la devoluzione della controversia agli arbitri e non ha pronunciato sulle spese per la tardività della memoria del resistente. È stato altresì dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 c.p.c.
nel regolamento di competenza la memoria del resistente deve essere depositata nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso; il termine decorre dalla notifica, non dal deposito del ricorso.
art. 375 c.p.c.
la facoltà di deposito di memoria nel rito camerale è riconosciuta alle parti tempestivamente costituite, e si applica anche al regolamento di competenza.
art. 378 c.p.c.
richiamato per il termine del deposito della memoria illustrativa nel rito camerale.
art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012
il deposito telematico si ha per avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; la tempestività va valutata con riferimento alla seconda PEC.
art. 13 d.m. 44/2011
i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna; tale ricevuta attesta anche l'avvenuto deposito presso l'ufficio giudiziario competente.
art. 13, comma 7, d.m. 44/2011
richiamato insieme alle specifiche tecniche per affermare la necessità del positivo superamento dei controlli automatici del deposito telematico.
art. 14, comma 7, Specifiche tecniche PCT
richiamato per i controlli automatici sul deposito telematico.
art. 14, comma 10, Specifiche tecniche PCT
richiamato per i controlli manuali successivi sui depositi telematici.
artt. 33, comma 2, lett. t) e u), 34 e 36 d.lgs. 206/2005
richiamati dal ricorrente per sostenere la vessatorietà e la nullità di protezione della clausola compromissoria nel contratto con il consumatore.
artt. 1341 e 1342 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere che la clausola compromissoria non potesse considerarsi validamente approvata come clausola vessatoria in assenza di moduli o formulari.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità.
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 33, comma 2, lett. t) e u), d.lgs. 206/2005
invocato per affermare la nullità di clausole che derogano alla competenza a danno del consumatore.
art. 34 d.lgs. 206/2005
richiamato per la disciplina del controllo di vessatorietà e della valutazione della clausola nel contratto col consumatore.
art. 36 d.lgs. 206/2005
richiamato per sostenere la nullità di protezione della clausola vessatoria.
Massime di principio
- Nel procedimento per regolamento di competenza, la memoria del resistente è inammissibile se depositata oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, poiché il dies a quo decorre dalla notifica e non dal deposito dell'atto introduttivo.
- Nel deposito telematico degli atti processuali, la tempestività si valuta con riferimento al momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC del Ministero della giustizia (seconda PEC), ma il perfezionamento dell'effetto resta subordinato al corretto completamento dell'intero iter telematico, inclusi i controlli automatici e manuali.
- Se il deposito telematico inizialmente fallisce ma viene immediatamente completato con nuova accettazione in stretta prossimità temporale, può ritenersi conservato l'effetto tempestivo del deposito originario, in coerenza con i principi di favor per la decisione di merito e di tutela dell'affidamento dell'utente del sistema.
- La nullità di protezione prevista dal Codice del consumo è posta a tutela esclusiva del consumatore e non può essere invocata dal professionista per contestare una statuizione resa in favore del contraente debole.
- Quando il consumatore è attore o comunque si avvale egli stesso della clausola o del foro a lui favorevole, la nullità della clausola derogatoria non è rilevabile in suo favore né dalla controparte né d'ufficio dal giudice; la tutela opera invece quando il consumatore sia convenuto dinanzi a foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo.
- Un professionista non è legittimato a impugnare l'affermazione di validità di una clausola compromissoria sotto il profilo della nullità di protezione se tale disciplina non è posta nel suo interesse, anche quando la controversia verta sulla competenza tra giudice ordinario e arbitri.
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