Sentenza n. 4378/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2299 del 12.11.2024, successivamente conosciuto, con il quale viene negata l’autorizzazione al funzionamento in regime paritario per il corrente anno scolastico 2024-25 alla classe quinta collaterale sezione B dell’indirizzo Istituto Tecnologico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria cod. mecc. RMATA1T500M, pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta, per il predetto indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori, v. all. 1; C) Del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2113 dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alla classe VB richiesta ed attivata per il predetto indirizzo dalla scuola ricorrente escludendola dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, v. all. 2; D) Ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. 60846 del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico, v. all. 3; E) Ove occorra del preavviso di rigetto nr. 80296 del 25.10.2024, v. all. 4; F) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. G) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C), D) ed E) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. H) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\1\2025 : I) Del decreto del DG dell’USR – Ufficio scolastico regionale del Lazio – Direzione Generale dell’11.12.2024 prot. Nr. 94368, recante Mancata autorizzazione all’attivazione della richiesta classe collaterale (proseguendo la numerazione di cui al ricorso introduttivo, v. all. 11);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione al funzionamento in regime paritario e mancata autorizzazione all'attivazione di una classe collaterale quinta per l'anno scolastico 2024-2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore dell'USR Lazio che negava l'autorizzazione al funzionamento in regime paritario della classe quinta collaterale, nonché il decreto collettivo che non estendeva alla classe richiesta il riconoscimento della parità scolastica, la nota relativa agli adempimenti per l'avvio dell'anno scolastico e all'autorizzazione allo sdoppiamento o all'attivazione di classi collaterali, il preavviso di rigetto e, ove occorrente, i decreti ministeriali richiamati quali atti presupposti. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il successivo decreto dell'USR Lazio recante la mancata autorizzazione all'attivazione della classe collaterale. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse prima dell'esame del merito.
La decisione
La ricorrente, con nota depositata il 17 febbraio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né i motivi dedotti. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere nel merito quando essa dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, dichiarata dalla parte ricorrente prima della definizione della causa, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può esaminare nel merito la domanda di annullamento quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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