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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7466/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati colpevoli di vari reati fallimentari (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, aggravamento del dissesto) contestando: 1) la mancanza di puntuale valutazione dell'elemento soggettivo dei cosiddetti amministratori di diritto e l'errata qualificazione del dolo anziche della colpa; 2) l'attribuzione di responsabilita per bancarotta distrattiva ad amministratori di diritto meramente apparenti, sostenendo che l'accettazione formale della carica non implica consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto; 3) la mancata prova della qualifica di amministratore di fatto per Mohamed Badawy; 4) il difetto del necessario elemento soggettivo in capo a Fornarola per il reato di bancarotta documentale; 5) il diniego delle circostanze attenuanti generiche per Fornarola e Mohamed Badawy. I motivi sono formulati lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: i primi due motivi sono privi di specificita e non si confrontano con il criterio consolidato secondo cui l'amministratore formale puo integrare il dolo avendo una consapevolezza generale delle illecite attivita societarie; il terzo motivo e ritenuto generico e non aqueamente correlato alle ragioni della decisione di merito, mentre la valutazione dei giudici di merito sugli indici di un ruolo gestorio continuativo di Mohamed Badawy e ritenuta congrua; il quarto motivo non contrasta con la motivazione che ha ritenuto la condotta contabile strumentale a occultare le distrazioni, quindi riconducibile alla bancarotta fraudolenta documentale; il quinto motivo e generico e non idoneo a sovvertire le conclusioni di merito. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili, ciascun ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (per ciascuno).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    limita i motivi di cassazione ammessi, qui richiamato per precisare i limiti di specificita dell'impugnazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176

    art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176

    norma processuale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte in Cassazione nei procedimenti penali

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    la cassazione ricorda che la bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico consistente nella coscienza e volonta di tenuta irregolare delle scritture con consapevolezza che cio renda impossibile la ricostruzione del patrimonio

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)

    per la bancarotta semplice documentale l'elemento soggettivo puo consistere tanto nel dolo quanto nella colpa, diversamente dalla fraudolenta

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    richiama il vizio di inammissibilita quando il ricorrente non contesti specificamente le ragioni decisive della motivazione di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e possibilita di ammende; applicata per condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le ragioni decisive della sentenza di merito; la genericita comporta l'inammissibilita.
  • Per gli amministratori di diritto privi di reali poteri gestori, puo integrare il dolo la consapevolezza generale delle attivita illecite della societa anche se non riferita a singole operazioni.
  • La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi indiziari di un ruolo gestionale continuativo e organico (rapporti con dipendenti, fornitori, gestione incassi e pagamenti ecc.); la valutazione e di fatto e insindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
  • La bancarotta documentale fraudolenta si distingue da quella semplice per il diverso elemento soggettivo: la fraudolenta richiede dolo generico finalizzato a impedire la ricostruzione del patrimonio (occultamento), mentre la semplice puo essere anche colposa.
  • Le doglianze su circostanze attenuanti devono essere fondate su elementi concreti e specifici; censure generiche non sono idonee a sovvertire le decisioni di merito.
  • In ipotesi di ricorsi inammissibili la Corte puo condannare gli appellanti a spese e ammende secondo le norme processuali applicabili.

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