Cassazione Penale, Sentenza n. 7466/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati colpevoli di vari reati fallimentari (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, aggravamento del dissesto) contestando: 1) la mancanza di puntuale valutazione dell'elemento soggettivo dei cosiddetti amministratori di diritto e l'errata qualificazione del dolo anziche della colpa; 2) l'attribuzione di responsabilita per bancarotta distrattiva ad amministratori di diritto meramente apparenti, sostenendo che l'accettazione formale della carica non implica consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto; 3) la mancata prova della qualifica di amministratore di fatto per Mohamed Badawy; 4) il difetto del necessario elemento soggettivo in capo a Fornarola per il reato di bancarotta documentale; 5) il diniego delle circostanze attenuanti generiche per Fornarola e Mohamed Badawy. I motivi sono formulati lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: i primi due motivi sono privi di specificita e non si confrontano con il criterio consolidato secondo cui l'amministratore formale puo integrare il dolo avendo una consapevolezza generale delle illecite attivita societarie; il terzo motivo e ritenuto generico e non aqueamente correlato alle ragioni della decisione di merito, mentre la valutazione dei giudici di merito sugli indici di un ruolo gestorio continuativo di Mohamed Badawy e ritenuta congrua; il quarto motivo non contrasta con la motivazione che ha ritenuto la condotta contabile strumentale a occultare le distrazioni, quindi riconducibile alla bancarotta fraudolenta documentale; il quinto motivo e generico e non idoneo a sovvertire le conclusioni di merito. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili, ciascun ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (per ciascuno).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
limita i motivi di cassazione ammessi, qui richiamato per precisare i limiti di specificita dell'impugnazione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176
art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176
norma processuale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte in Cassazione nei procedimenti penali
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
la cassazione ricorda che la bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico consistente nella coscienza e volonta di tenuta irregolare delle scritture con consapevolezza che cio renda impossibile la ricostruzione del patrimonio
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)
per la bancarotta semplice documentale l'elemento soggettivo puo consistere tanto nel dolo quanto nella colpa, diversamente dalla fraudolenta
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
richiama il vizio di inammissibilita quando il ricorrente non contesti specificamente le ragioni decisive della motivazione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e possibilita di ammende; applicata per condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le ragioni decisive della sentenza di merito; la genericita comporta l'inammissibilita.
- Per gli amministratori di diritto privi di reali poteri gestori, puo integrare il dolo la consapevolezza generale delle attivita illecite della societa anche se non riferita a singole operazioni.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi indiziari di un ruolo gestionale continuativo e organico (rapporti con dipendenti, fornitori, gestione incassi e pagamenti ecc.); la valutazione e di fatto e insindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
- La bancarotta documentale fraudolenta si distingue da quella semplice per il diverso elemento soggettivo: la fraudolenta richiede dolo generico finalizzato a impedire la ricostruzione del patrimonio (occultamento), mentre la semplice puo essere anche colposa.
- Le doglianze su circostanze attenuanti devono essere fondate su elementi concreti e specifici; censure generiche non sono idonee a sovvertire le decisioni di merito.
- In ipotesi di ricorsi inammissibili la Corte puo condannare gli appellanti a spese e ammende secondo le norme processuali applicabili.
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