Cassazione Penale, Sentenza n. 27462/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge ex art. 2621 c.c., per supposta mancata valutazione del requisito della idoneita a indurre in errore delle indicazioni sul bilancio (capacita decettiva); 2) violazione di legge ex art. 546 c.p.p., per mancata risposta della Corte territoriale sulla dosimetria della pena (si chiedeva minima pena). In via subordinata il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo e' ritenuto inedito perche' la censura relativa alla mancata motivazione sulla capacita decettiva non era stata sollevata in sede di appello; inoltre la motivazione di primo grado aveva invece valutato la inesigibilita dei crediti e la potenzialita ingannatoria delle false comunicazioni. Il secondo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: la pena comminata (1 anno e 6 mesi) e' prossima al minimo ed inferiore alla media edittale, per cui la motivazione risultava adeguata anche per il richiamo ai criteri previsti dall'art. 133 c.p. La richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione non e' stata accolta in quanto l'inammissibilita' del ricorso preclude la formazione del valido rapporto processuale necessario per pronunciare tale declaratoria. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2621 cod. civ.
Il reato di false comunicazioni sociali, dopo la riforma del 2015, e' interpretato come reato di condotta a pericolo concreto: il giudice deve compiere una valutazione ex ante della potenzialita decettiva delle informazioni false nel bilancio, anche in termini di 'falso qualitativo', valutando se i dati siano essenziali e idonei a ingannare soci, creditori o terzi.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla supposta omissione di risposta su un motivo di appello riguardante la quantificazione della pena; la Corte di legittimita' ha ritenuto la censura infondata o, nel primo motivo, inedita per non essere stata proposta in appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola formale richiamata per osservare che i motivi del ricorso sono stati enunciati nei limiti richiesti dalla disposizione, cioe' con la sintesi necessaria per la motivazione della cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)
Normativa emergenziale che ha permesso la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha applicato tale disciplina in ordine alla modalita' di trattazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza quando la pena inflitta risulta al di sotto della media edittale, sicche' non e' necessaria una motivazione particolarmente dettagliata se il parametro valutativo e' desumibile dal contesto motivazionale.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ricordato che, se il ricorso e' inammissibile, non si forma un valido rapporto processuale e quindi non puo' pronunciarsi la declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli) - giurisprudenza citata
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che specifica il principio della valutazione ex ante della potenzialita' ingannatoria del bilancio, richiamata dalla sentenza di primo grado e riaffermata dalla Suprema Corte come parametro interpretativo dell'art. 2621 c.c.
Massime di principio
- In cassazione non si possono introdurre motivi e censure non previamente svolti in sede di appello: i profili nuovi sono inammissibili (no novelty).
- Per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) il giudice deve valutare ex ante la potenzialita' decettiva del bilancio; la falsita' puo' essere sia quantitativa sia qualitativa e va valutata rispetto ai destinatari potenziali dell'informazione (soci, creditori, terzi).
- Se la Corte territoriale infligge una pena inferiore alla media edittale e non significativamente discosta dal minimo, la motivazione puo' essere piu' sintetica: e' pero' obbligatoria una motivazione piu' puntuale quando la pena si discosta in misura rilevante dal minimo edittale.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non puo' essere pronunciata dalla Corte di Cassazione se il ricorso e' dichiarato inammissibile, perche' manca il valido rapporto processuale necessario.
- Il soccombente in cassazione puo' essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende: valutare sempre il rischio economico di un'impugnazione temeraria.
- In casi di bilanci contestati, la difesa dovrebbe contestare specificamente in sede d'appello sia l'esistenza dei fatti sia, se rilevante, l'assenza della capacita' ingannatoria, per non trovarsi preclusa la valutazione in sede di legittimita'.
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