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Parere

Parere n. 307/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. k10/0914396 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'interno ha respinto la sua domanda di cittadinanza italiana, presentata il 15 novembre 2019, valorizzando due precedenti penali e tre denunce a carico del figlio convivente. Con un unico motivo ha sostenuto che i reati commessi da un familiare convivente possono giustificare il diniego soltanto quando siano riconducibili a una conduzione familiare dell'attività criminosa, circostanza che, a suo avviso, non ricorrerebbe. Ha inoltre dedotto che un'altra figlia aveva già ottenuto la cittadinanza italiana e che, pertanto, il figlio con precedenti penali non avrebbe conseguito alcun vantaggio indiretto dalla cittadinanza della madre, in particolare quanto al divieto di espulsione previsto per gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana.

Il parere

La Sezione ha ritenuto legittimo il diniego e ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso. La concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è qualificata come atto altamente discrezionale di alta amministrazione, fondato sull'interesse pubblico e sulla verifica di uno status morale e civile integro del richiedente, senza che sussista un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza. Nell'esercizio di tale valutazione possono rilevare anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare, quando denotino una regia familiare, una fruizione familiare dei proventi, oppure forme di collaborazione, protezione reciproca o condivisione degli schemi devianti. Nel caso concreto, la natura dei reati, in particolare la ricettazione e il reato in materia di stupefacenti con finalità di lucro, unitamente alla stretta parentela e alla convivenza tra figlio e madre, è stata ritenuta indice inequivoco della possibile destinazione dei proventi al sostentamento familiare. Il ricorso è stato quindi respinto.

Osservazioni

Unico motivo - Rilevanza dei reati del familiare convivente

Il motivo è infondato. Nell'ambito della valutazione discrezionale relativa alla concessione della cittadinanza possono rilevare anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare, non soltanto quando siano frutto di una vera e propria conduzione familiare, ma anche quando la loro natura, i rapporti di parentela e la convivenza facciano emergere una possibile fruizione familiare dei proventi o una condivisione degli schemi devianti. Nel caso concreto, ricettazione e reato in materia di stupefacenti con finalità di lucro, associati alla convivenza del figlio con la madre, costituiscono indici sufficienti della destinazione dei proventi al sostentamento della famiglia.

Unico motivo - Assenza di vantaggio indiretto derivante dalla cittadinanza

La circostanza che un'altra figlia abbia già ottenuto la cittadinanza italiana non esclude la rilevanza degli elementi relativi al figlio convivente né rende illegittima la valutazione ministeriale. Il parere non attribuisce rilievo decisivo alla prospettata assenza di un vantaggio indiretto collegato al divieto di espulsione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La concessione è espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini e costituisce atto altamente discrezionale di alta amministrazione, subordinato all'interesse pubblico e alla verifica di uno status morale e civile integro del richiedente.

  • art. 19, comma 2, lettera c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere l'assenza di un vantaggio indiretto per il figlio convivente; il Consiglio di Stato non ritiene tale argomento idoneo a superare la valutazione discrezionale svolta dall'amministrazione.

  • art. 11, d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso straordinario

    È indicato quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità e dei dati identificativi

    Unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, giustifica l'oscuramento dei dati personali della ricorrente e dei familiari.

  • art. 10, regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce atto altamente discrezionale di alta amministrazione e non dà luogo a un diritto soggettivo dello straniero richiedente.
  • Nella valutazione dell'integrazione morale e civile del richiedente la cittadinanza possono essere considerati anche i reati commessi da familiari conviventi, purché gli elementi concreti consentano di desumere una regia familiare, una fruizione familiare dei proventi, forme di collaborazione o protezione reciproca, oppure una condivisione degli schemi devianti.
  • La natura lucrativa dei reati commessi dal familiare, unita alla stretta parentela e alla convivenza con il richiedente, può costituire un indice inequivoco della destinazione dei proventi al sostentamento della famiglia e legittimare il diniego della cittadinanza.
  • La valutazione ministeriale sulla concessione della cittadinanza può fondarsi su un apprezzamento complessivo degli elementi familiari e penali rilevanti; la mera allegazione dell'assenza di un determinato vantaggio indiretto derivante dalla cittadinanza non è sufficiente a escludere la rilevanza di tali elementi.

Diniego della cittadinanza italiana per condotte penalmente rilevanti del familiare convivente

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era stato motivato con i precedenti penali e le denunce a carico del figlio convivente della richiedente.

Fatti e domanda di cittadinanza

La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza il 15 novembre 2019. Il Ministero dell'interno aveva respinto l'istanza valorizzando:

  • due precedenti penali del figlio convivente, relativi ai reati di guida senza patente e ricettazione;
  • tre denunce per falso in atto pubblico e uso di atto falso, detenzione o cessione a terzi di stupefacenti con finalità di lucro e lesioni personali;
  • il rischio che la concessione della cittadinanza alla madre potesse consentire al figlio di evitare l'espulsione dal territorio nazionale.

La ricorrente ha sostenuto che i reati del familiare avrebbero potuto rilevare soltanto se caratterizzati da una conduzione familiare dell'attività criminosa. Ha inoltre evidenziato che un'altra figlia aveva già ottenuto la cittadinanza italiana e che il figlio non avrebbe ottenuto un vantaggio indiretto dalla cittadinanza della madre ai fini del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998.

Natura discrezionale della concessione della cittadinanza

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini.

Il relativo provvedimento è qualificato come atto altamente discrezionale di alta amministrazione, subordinato:

  • all'esistenza di un interesse pubblico alla concessione;
  • alla verifica di uno status morale e civile integro dello straniero richiedente.

Non sussiste, pertanto, un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza, ma una posizione soggetta alla valutazione discrezionale dell'amministrazione.

Rilevanza delle condotte dei familiari

Secondo il parere, nella valutazione discrezionale possono essere considerati anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare. La Sezione richiama, in particolare, il principio espresso da Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409, secondo cui assumono rilievo i reati che:

  • abbiano una regia familiare;
  • siano connotati da una fruizione familiare dei proventi;
  • denotino collaborazione o protezione reciproca;
  • evidenzino una piena condivisione degli schemi devianti, tale da rivelare la scarsa integrazione dell'intera famiglia.

Non è quindi necessario dimostrare, in ogni caso, che il reato sia stato materialmente organizzato dall'intero nucleo familiare. È sufficiente che gli elementi concreti consentano di collegare la condotta del familiare alla dimensione familiare, anche mediante la possibile destinazione dei proventi al sostentamento comune.

Applicazione al caso concreto

La Sezione ha ritenuto decisivi tre gruppi di elementi:

  • la natura dei reati, con particolare riferimento alla ricettazione e al reato in materia di stupefacenti caratterizzato da finalità di lucro;
  • la stretta relazione di parentela tra il figlio e la richiedente;
  • la convivenza del figlio con la madre.

Tali elementi sono stati considerati indici inequivoci della possibile destinazione dei proventi illeciti al sostentamento della famiglia. La Sezione ha quindi ritenuto legittimo che il Ministero avesse valorizzato le condotte del figlio nella valutazione dell'integrazione morale e civile della richiedente.

La circostanza che un'altra figlia avesse già acquisito la cittadinanza italiana e l'argomento relativo all'assenza di un vantaggio indiretto per il figlio non hanno superato la rilevanza degli elementi posti a fondamento del diniego.

Esito del ricorso

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il privato non è risultato vittorioso nei confronti dell'amministrazione.

Sono state inoltre disposte, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del regolamento UE 2016/679, l'omissione e l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificare lei e i familiari.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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