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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42448/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) e false comunicazioni sociali. Si contestava: carenza di deleghe e quindi mancata prova del contributo materiale o della consapevolezza (dolo) a carico del ricorrente; errata qualificazione della fattispecie (bancarotta fraudolenta vs bancarotta semplice); responsabilità per il bilancio 2015 (art. 2621 c.c.) nonostante la nomina del Berducci successiva alla redazione; vizio nella determinazione della pena e mancata motivazione sulla provvisionale di €250.000 alla parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo che essi tentassero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Tuttavia ha accolto parzialmente il secondo motivo: la motivazione della Corte d'appello è risultata insufficiente quanto alla prova del dolo inerente alla bancarotta impropria derivante da reato societario (art. 2621 c.c.), essendo l'approvazione del bilancio da sola insufficientemente motivata per dimostrare la consapevolezza della falsità e il fine di ingiusto profitto. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questo profilo e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto. Restanti censure (pena, provvisionale, qualificazione documentale e distrazione) sono state respinte. Le statuizioni sulle spese della parte civile in questa sede sono demandate al giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 267/1942 (Legge fallimentare)

    Art. 216 (bancarotta fraudolenta): la Corte ha ritenuto configurabile la bancarotta distrattiva e documentale quando emergono annotazioni fittizie che impediscono la ricostruzione della destinazione delle somme; tuttavia l'attribuzione del dolo richiede motivazione non manifestamente illogica. Art. 217 (bancarotta semplice): richiamata in relazione alla derubricazione possibile se la carenza è da imperizia e non vi è intento di pregiudizio ai creditori.

  • Codice civile

    False comunicazioni sociali: la Corte ricorda che, per la qualificazione come reato societario collegato a bancarotta impropria, occorre dimostrare non solo la falsità materiale del bilancio ma anche la consapevolezza dell'agente e lo scopo di procurare un ingiusto profitto; la mera approvazione del bilancio, specie se intervenuta dopo la redazione, non prova automaticamente il dolo.

  • Codice penale

    articoli 62-bis, 69 e 133

    Principi sulla pena: art. 62-bis (recidiva/attenuanti), art. 69 (concorso di circostanze), art. 133 (determinazione della pena) sono stati richiamati per spiegare la discrezionalità del giudice nel fissare la pena base e l'apprezzamento delle attenuanti generiche; la Cassazione sottolinea che la determinazione della pena rientra nella sfera di valutazione del merito salvo motivazione illogica.

  • Codice di procedura penale

    articolo 606, comma 1, lett. B) e E)

    Limiti del sindacato in Cassazione: le censure devono evidenziare violazioni di legge o vizi di motivazione manifesti; non è consentita in questa sede una rivalutazione dei fatti e delle prove fatta dal giudice di merito, se non quando vi sia manifesta illogicità o travisamento decisivo delle risultanze.

  • Regio Decreto 267/1942 (Legge fallimentare)

    Aggravante della bancarotta: richiamata in tema di valutazione della gravità e incidenza sulla determinazione della pena; la Corte dell'appello ha ponderato questa aggravante nella fissazione della pena base.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né ricalcola la prova: i motivi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili salvo manifesta illogicità o travisamento decisivo.
  • Per i reati societari legati al falso in bilancio (art. 2621 c.c.) non basta l'approvazione formale del bilancio per provare il dolo: occorrono elementi che dimostrino la consapevolezza della falsità e l'intento di procurare un ingiusto profitto.
  • La responsabilità dell'amministratore può essere riconosciuta anche senza deleghe formali se risultano poteri di rappresentanza e di gestione esercitati, atti compiuti dall'interessato o comportamento che lo pone come alter ego del legale rappresentante.
  • Annotazioni contabili fittizie o voci indicate a favore di soggetti 'diversi' e non identificati possono costituire indizio qualificante di distrazione e di volontà di impedire la ricostruzione della contabilità a danno dei creditori.
  • La determinazione della pena è discrezionale del giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o la pena è sproporzionata rispetto ai parametri normativi.
  • La liquidazione di una provvisionale alla parte civile rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e non richiede sempre una motivazione analitica quando l'importo sia compatibile con il danno prevedibile.

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