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Sentenza

Sentenza n. 8823/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202514684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità fisica e conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il riscontro di una massa grassa del 29%

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità comunicato il 16 ottobre 2025 all'esito delle visite mediche svolte nell'ambito della procedura speciale riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco, nonché gli atti presupposti e conseguenti, deducendo l'erroneità dell'accertamento della massa grassa posto a fondamento dell'esclusione. Il giudizio della Commissione medica indicava una massa grassa del 29%, quale alterazione dei parametri di composizione corporea. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'ammissione al prosieguo della procedura, anche in via cautelare e, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, affidata alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, per accertare altezza, peso, percentuale di massa grassa e idoneità del candidato secondo i parametri applicabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base delle risultanze della verificazione, alle quali non ha ritenuto di doversi discostare. La verificazione ha accertato una massa grassa pari al 23,4%, rilevata mediante impedenziometria, valore rientrante nei parametri previsti dal D.M. n. 166/2019 e dal D.P.R. n. 207/2015, in luogo del 29% rilevato durante la visita concorsuale. È stata quindi ritenuta insussistente la causa di non idoneità posta a fondamento dell'esclusione e accertato l'errore della Commissione medica nella misurazione. Il giudice ha annullato il provvedimento di non idoneità e disposto l'ammissione del ricorrente a pieno titolo, senza riserva, al prosieguo delle operazioni concorsuali. Le spese di lite sono state integralmente compensate; le spese di verificazione, liquidate in 500 euro, e il contributo unificato sono stati posti a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell'istruttoria tecnica disposta dal TAR per accertare i parametri fisici e l'idoneità del candidato.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere, oltre all'annullamento, la convocazione e l'ammissione alle ulteriori fasi della procedura; la decisione ha accordato la tutela reintegratoria mediante annullamento e ammissione, senza pronunciarsi su un autonomo risarcimento per equivalente.

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. n. 205/2017

    procedura speciale di reclutamento a domanda

    Individua il quadro legislativo della procedura speciale riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 139/2006

    personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

    Individua la categoria di personale alla quale era riservata la procedura di reclutamento.

  • art. 1, comma 1, lett. b), D.M. n. 166/2019

    Alterazione dei parametri di composizione corporea

    Prevede il parametro relativo alla composizione corporea utilizzato per valutare l'idoneità fisica; nel caso concreto la verificazione ha accertato un valore del 23,4%, compatibile con i parametri normativi.

  • art. 3, comma 2, D.P.R. n. 207/2015

    valori impedenziometrici rilevati

    È stato richiamato quale parametro applicabile alla valutazione della composizione corporea e dell'idoneità fisica.

Massime di principio

  • Quando l'esclusione da una procedura selettiva per inidoneità fisica si fonda su una misurazione tecnica contestata, il giudice può disporre una verificazione per accertare nuovamente il parametro rilevante e la compatibilità del candidato con i requisiti normativi.
  • Se la verificazione accerta che il parametro fisico del candidato rientra nei limiti previsti dalla disciplina applicabile e che la misurazione della Commissione medica era errata, viene meno la causa di non idoneità e il provvedimento di esclusione deve essere annullato.
  • L'accertamento giudiziale dell'idoneità fisica, in assenza di ulteriori ragioni ostative, comporta l'ammissione del candidato a pieno titolo e senza riserva al prosieguo della procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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