Sentenza n. 8823/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità fisica e conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il riscontro di una massa grassa del 29%
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità comunicato il 16 ottobre 2025 all'esito delle visite mediche svolte nell'ambito della procedura speciale riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco, nonché gli atti presupposti e conseguenti, deducendo l'erroneità dell'accertamento della massa grassa posto a fondamento dell'esclusione. Il giudizio della Commissione medica indicava una massa grassa del 29%, quale alterazione dei parametri di composizione corporea. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'ammissione al prosieguo della procedura, anche in via cautelare e, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, affidata alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, per accertare altezza, peso, percentuale di massa grassa e idoneità del candidato secondo i parametri applicabili.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base delle risultanze della verificazione, alle quali non ha ritenuto di doversi discostare. La verificazione ha accertato una massa grassa pari al 23,4%, rilevata mediante impedenziometria, valore rientrante nei parametri previsti dal D.M. n. 166/2019 e dal D.P.R. n. 207/2015, in luogo del 29% rilevato durante la visita concorsuale. È stata quindi ritenuta insussistente la causa di non idoneità posta a fondamento dell'esclusione e accertato l'errore della Commissione medica nella misurazione. Il giudice ha annullato il provvedimento di non idoneità e disposto l'ammissione del ricorrente a pieno titolo, senza riserva, al prosieguo delle operazioni concorsuali. Le spese di lite sono state integralmente compensate; le spese di verificazione, liquidate in 500 euro, e il contributo unificato sono stati posti a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell'istruttoria tecnica disposta dal TAR per accertare i parametri fisici e l'idoneità del candidato.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
È stato invocato dal ricorrente per ottenere, oltre all'annullamento, la convocazione e l'ammissione alle ulteriori fasi della procedura; la decisione ha accordato la tutela reintegratoria mediante annullamento e ammissione, senza pronunciarsi su un autonomo risarcimento per equivalente.
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. n. 205/2017
procedura speciale di reclutamento a domanda
Individua il quadro legislativo della procedura speciale riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 139/2006
personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Individua la categoria di personale alla quale era riservata la procedura di reclutamento.
art. 1, comma 1, lett. b), D.M. n. 166/2019
Alterazione dei parametri di composizione corporea
Prevede il parametro relativo alla composizione corporea utilizzato per valutare l'idoneità fisica; nel caso concreto la verificazione ha accertato un valore del 23,4%, compatibile con i parametri normativi.
art. 3, comma 2, D.P.R. n. 207/2015
valori impedenziometrici rilevati
È stato richiamato quale parametro applicabile alla valutazione della composizione corporea e dell'idoneità fisica.
Massime di principio
- Quando l'esclusione da una procedura selettiva per inidoneità fisica si fonda su una misurazione tecnica contestata, il giudice può disporre una verificazione per accertare nuovamente il parametro rilevante e la compatibilità del candidato con i requisiti normativi.
- Se la verificazione accerta che il parametro fisico del candidato rientra nei limiti previsti dalla disciplina applicabile e che la misurazione della Commissione medica era errata, viene meno la causa di non idoneità e il provvedimento di esclusione deve essere annullato.
- L'accertamento giudiziale dell'idoneità fisica, in assenza di ulteriori ragioni ostative, comporta l'ammissione del candidato a pieno titolo e senza riserva al prosieguo della procedura selettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →