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Ordinanza

Ordinanza n. 1250/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione n. 266/2025, comunicata il 28.11.2025, con cui il Direttore generale di Forma.temp ha disposto le seguenti misure: a) revoca dell’iscrizione di Abea alla sezione A “Enti di formazione” degli elenchi del Fondo, con conseguente cancellazione dall’elenco; b) divieto di effettuare una nuova iscrizione alla medesima sezione A nei 24 mesi successivi alla data di ricezione della determinazione stessa (28.11.2025); c) divieto per i soggetti che hanno ricoperto incarichi di amministratori o soci presso Abea di iscrivere al Fondo enti nei quali gli stessi ricoprano un ruolo nell’assetto societario/organizzativo nei 24 mesi successivi alla data di ricezione della determinazione in questione (28.11.2025); d) divieto per Abea di partecipare, a qualunque titolo, alla realizzazione di iniziative formative finanziabili dal Fondo fino alla scadenza del termine di inibizione di cui alla lettera b); e) rimozione immediata, su qualsiasi supporto utilizzato, del logo “ente di formazione iscritto” fornito dal Fondo alla società in fase di iscrizione; - di ogni atto presupposto e/o collegato e in particolare: -- del “dispositivo di accesso” agli elenchi delle strutture e delle professionalità idonee a operare con Forma.temp, ove prevede all’art. 6 un sistema sanzionatorio di sospensione e revoca in assenza di potere regolamentare o di delega normativa; -- del “vademecum” Forma.temp, nella parte in cui prevede un sistema sanzionatorio in assenza di delega normativa e senza regolamentare espressamente le sanzioni irrogabili in riferimento alle fattispecie indicate; - per quanto occorrer possa, nei limiti delle censure proposte nel ricorso, delle delibere del Consiglio di amministrazione richiamate nel provvedimento di cancellazione impugnato; nonché per l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia dei contratti stipulati da Forma.temp con altri enti formatori invece che con la ricorrente anche nelle more del giudizio; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Abea all’iscrizione all’elenco ex tunc dalla data della cancellazione con ogni conseguente statuizione in merito alla caducazione dei divieti imposti anche agli amministratori o soci, mantenendo il diritto di utilizzo del logo e del diritto della ricorrente di svolgere i corsi e subentrare a quelli assegnati ad altri enti di formazione in vece di Abea per effetto dell’illegittima cancellazione.

Giustizia amministrativa202601182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di revoca dell'iscrizione dell'ente formatore agli elenchi di Forma.Temp, con cancellazione, divieti temporanei di nuova iscrizione e partecipazione alle iniziative formative, divieti riferiti ad amministratori o soci e rimozione del logo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fondo paritetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione con cui Forma.Temp ha revocato la sua iscrizione alla sezione A degli elenchi degli enti di formazione, disponendone la cancellazione e applicando ulteriori misure inibitorie: il divieto di nuova iscrizione per ventiquattro mesi, il divieto per soggetti che avevano ricoperto incarichi di amministratori o soci di iscrivere enti nei quali ricoprissero ruoli societari o organizzativi, il divieto di partecipare alla realizzazione di iniziative formative finanziabili dal Fondo e l'obbligo di rimuovere il logo identificativo. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e collegati, tra cui il dispositivo di accesso agli elenchi, nella parte in cui prevede un sistema sanzionatorio, e il vademecum Forma.Temp, per l'asserita previsione di sanzioni in assenza di potere regolamentare o di delega normativa. Sono state prospettate anche domande di caducazione o inefficacia dei contratti stipulati dal Fondo con altri enti formatori e di accertamento del diritto all'iscrizione ex tunc, allo svolgimento dei corsi e al subentro nelle iniziative assegnate ad altri enti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative alla legittimità della revoca, delle misure inibitorie e degli atti presupposti, riservando ogni questione. In sede cautelare ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza disporre la sospensione dell'efficacia della determinazione impugnata né altra misura cautelare immediata. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 9 giugno 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare, in considerazione dei profili di novità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza concedere la sospensione richiesta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può omettere l’adozione di una misura cautelare immediata e fissare direttamente la trattazione del merito.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può costituire una forma di tutela cautelare adeguata, senza che ciò comporti una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure o sulle questioni di legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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