Cassazione Penale, Sentenza n. 30340/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, asserendo: 1) insufficienza e vizio di motivazione nella qualificazione della partecipazione all'associazione per delinquere (art. 74 D.P.R. 309/90), contestando la mancanza dell'elemento organizzativo e della stabilità e sostenendo la brevità dell'inserimento dell'indagato nelle indagini; 2) errori nell'identificazione fonica e nell'interpretazione dei messaggi intercorsi (consulenza fonica di parte non valutata), con conseguente incertezza sull'attribuzione del nickname "Marioverdi4" e sulla natura delle sostanze indicate; 3) mancata sussistenza delle esigenze cautelari, sproporzione della misura e mancanza di attualità del pericolo cautelare, posto che le condotte contestate risalgono al periodo fine 2021 - primi mesi 2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, confermando che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: messaggi intercorsi (pagine 9-13 dell'ordinanza impugnata) che denotavano rapporti continuativi con Stella Cristian, riscontri investigativi (osservazioni, controllo del territorio) e riconoscimento vocale in un incontro documentato; l'arresto di un corriere con sequestro di 1 kg di hashish è stato richiamato come elemento ulteriore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il rapporto continuativo fornitore-acquirente può configurare partecipazione associativa quando emerga la volontà di adesione al programma criminoso (stabilità, modalità di approvvigionamento, contenuto economico, rilevanza del ruolo). Ha altresì escluso la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, richiamando i precedenti penali e una successiva misura cautelare del 5/2/2024 per detenzione di marijuana, ritenendo pertanto adeguata la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 309/90
La norma punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte l'ha interpretata confermando che la partecipazione può ricomprendere il ruolo del "consumatore/acquirente stabile" se dal rapporto continuativo emergono volontà di adesione al programma criminoso, stabilità, rilevanza economica e ruolo oggettivamente significativo per il sodalizio.
art. 73 D.P.R. 309/90
Disciplina i reati di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, i messaggi e i riscontri investigativi fossero idonei a fondare gravi indizi anche per tali fatti di reato.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che, in presenza di indizi gravi e di elementi soggettivi (precedenti, recidiva) e oggettivi, la custodia cautelare fosse proporzionata e le esigenze non soddisfatte con misure meno afflittive.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni e adempimenti a seguito del provvedimento; la sentenza ordina gli adempimenti di rito alla cancelleria.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione per il traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche al "compratore stabile" se emergono elementi che traducono il rapporto commerciale in adesione durevole al programma criminoso (continuità, modalità di approvvigionamento, contenuto economico, importanza del ruolo).
- Le intercettazioni scritte (messaggi) combinate con riscontri esterni (osservazioni, riconoscimento vocale, arresti/sequestri collegati) possono costituire indizi gravi idonei a sostenere misure cautelari, purché la motivazione sia chiara e congrua.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione degli elementi di fatto è limitato: si verifica la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifeste, non si riconsiderano liberamente le valutazioni probatorie dei giudici di merito.
- La mera anteriore distanza temporale delle condotte non esclude le esigenze cautelari quando l'imputato non dimostri elementi concreti di distacco dall'organizzazione e sussistano indici di pervicacia delinquenziale e di rischio (precedenti, nuove misure).
- Le censure tecniche (es. consulenza fonica difensiva) devono essere proposte con documentazione completa: in sede di legittimità la mancata allegazione integrale degli atti rende spesso inammissibili o infondate le deduzioni sulla prova tecnica.
Testo integrale
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