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Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - in parte qua, dell’Avviso di rilascio del permesso di costruire prot. Comune di Milano/c_f205 0672655/18-12-2024 Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Area SUE, Ufficio Municipio 3 del Comune di Milano per l’intervento sull’immobile ubicato in Milano, Via Trentacoste nn. 7-9, Via Gualdo Priorato n. 14, nella sola parte recante la determinazione dello standard dovuto per l’intervento e del relativo importo di monetizzazione per la parte di standard non reperita e nella parte recante la determinazione del contributo sul costo di costruzione; - in parte qua, del permesso di costruire n. 204 del 17 dicembre 2024 per l’intervento sull’immobile di Via Trentacoste nn. 7-9, Via Gualdo Priorato n. 14 per le opere consistenti nella “realizzazione di un edificio di 7 piani fuori terra e 2 interrati a destinazione residenziale” e nella “realizzazione di un’autorimessa interrata posta su 2 piani”, nella sola parte recante la determinazione dello standard dovuto per l’intervento e del relativo importo di monetizzazione per la parte di standard non reperita e nella parte recante la determinazione del contributo sul costo di costruzione; - del rapporto redatto dalla Unità Oneri del Comune di Milano l’11 dicembre 2024, richiamato nel permesso di costruire e nel provvedimento di favorevole conclusione della Conferenza dei servizi e mai notificato alla ricorrente; - del rapporto redatto dalla Unità Oneri del Comune di Milano il 25 settembre 2024, richiamato nel provvedimento di favorevole conclusione della Conferenza dei servizi e mai notificato alla ricorrente; - della deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 199 del 23 febbraio 2024, avente a oggetto “Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia”; - della Disposizione di servizio della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano n. 3 del 13 marzo 2024, avente a oggetto “Costituzione gruppo di lavoro in attuazione della deliberazione di G.C. n. 199 del 23/02/2024”; - della Disposizione di servizio della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano n. 4 del 20 marzo 2024, avente a oggetto “Attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 23/02/2024 - Punto 2 del dispositivo”; - della deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1512 del 6 dicembre 2024 recante “Approvazione dei criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi, nei casi previsti dalla normativa vigente”; - della determina dirigenziale n. 10623 del 13 novembre 2024 dell’Area Pianificazione Attuativa del Comune di Milano, recante i criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi nell’ipotesi di mero cambio d’uso senza incremento di superficie lorda; - di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; - nonché per l’accertamento, quanto alle dotazioni delle aree a standard, dell’insussistenza dell’obbligo di reperimento di standard per l’intervento edilizio in applicazione dell’art. 11, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T.; - in caso di applicazione dell’art. 11, comma 3, delle N.A. del P.d.S., della sussistenza dell’obbligo di reperire aree a standard per complessivi 531,85 mq (di cui 212 mq già reperiti mediante asservimento all’uso pubblico); - in caso di applicazione dell’art. 11, comma 2, delle N.A. del P.d.S., come erroneamente applicato dalla Amministrazione, che le aree a standard da reperire sono pari a 4.267,97 mq (di cui 212 mq già reperiti mediante asservimento all’uso pubblico); - che, in ogni caso, ove fosse dovuta una dotazione a standard da reperire mediante monetizzazione questa deve essere quantificata applicando solo i valori vigenti prima dell’intervenuta efficacia della deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1512 del 6 dicembre 2024 e della determina dirigenziale n. 10623 del 13 novembre 2024; - e per l’effetto, anche nell’ipotesi in cui si ritenesse dovuta una monetizzazione dello standard, si condanni il Comune di Milano alla restituzione, in favore della ricorrente, della differenza tra quanto già versato e l’importo dovuto in conformità alle norme del Piano dei Servizi; - nonché per l’accertamento, quanto al costo di costruzione, dell’erronea quantificazione dello stesso e per l’effetto condannare il Comune di Milano alla rettifica del contributo sul costo di costruzione dovuto per l’intervento e alla restituzione di quanto pagato sine titulo.

Giustizia amministrativa202500625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire e relativo avviso di rilascio, limitatamente alla qualificazione dell’intervento, alla quantificazione degli standard urbanistici e della monetizzazione, nonché alla determinazione del contributo sul costo di costruzione, unitamente agli atti comunali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario e operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti comunali relativi alla demolizione di tre edifici preesistenti a destinazione direzionale e alla realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale con autorimessa interrata. Ha contestato, anzitutto, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché come ristrutturazione edilizia, deducendo violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001, eccesso di potere, illogicità, carenza di potere e illegittimità delle disposizioni di servizio comunali che avevano orientato gli uffici verso una qualificazione più restrittiva. Ha inoltre censurato la quantificazione della dotazione di aree a standard, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l’art. 11, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, relativo agli interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, anziché i commi 1 e 2, relativi alla nuova costruzione. In subordine, ha contestato l’interpretazione comunale secondo cui, per una nuova costruzione realizzata utilizzando superficie lorda esistente, dovesse essere detratta soltanto la superficie corrispondente all’indice territoriale di 0,35 mq/mq, con conseguente richiesta di standard pari a 4.267,97 mq e monetizzazione della parte non reperita. Ha poi dedotto che i valori di monetizzazione avrebbero dovuto essere quelli vigenti al momento della presentazione del titolo o della formazione del silenzio-assenso, contestando l’applicazione dei valori approvati dalla Giunta comunale nel dicembre 2024 e la competenza della Giunta a determinarli. Infine, ha censurato la mancata applicazione delle riduzioni del contributo sul costo di costruzione previste dall’art. 48, comma 6, della l.r. 12/2005 e dall’art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo quanto alla mancata applicazione delle riduzioni del contributo sul costo di costruzione. Il Collegio ha ritenuto legittima la deliberazione comunale di indirizzo e le successive disposizioni di servizio, qualificandole come atti generali e interpretativi adottati in un contesto di incertezza giuridica e nell’esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo. La disposizione di servizio n. 4/2024 non ha modificato la nozione legislativa di nuova costruzione, ma ha predeterminato criteri guida per l’esercizio della discrezionalità tecnica comunale nell’applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001. La demolizione integrale di tre edifici direzionali e la realizzazione di un unico nuovo fabbricato residenziale, con autorimessa interrata, sono state correttamente qualificate come nuova costruzione, in ragione della pluralità degli edifici preesistenti, della rottura del nesso di continuità e della nuova trasformazione del territorio. Ne consegue la legittimità dell’applicazione dell’art. 11, commi 1 e 2, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi e della richiesta di standard nella misura del 100% della superficie lorda eccedente quella riconducibile all’indice territoriale di 0,35 mq/mq; è stata quindi respinta la pretesa di applicare il regime più favorevole previsto dal comma 3 per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso. È stata altresì ritenuta legittima la monetizzazione degli standard. Il giudice ha distinto la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard dal contributo di costruzione: la prima non è una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e non è soggetta alla regola temporale propria degli oneri di urbanizzazione. I criteri generali sono stabiliti nel Piano dei Servizi, mentre la concreta quantificazione spetta agli uffici tecnici mediante valutazione tecnica del valore economico attuale delle aree. La deliberazione della Giunta n. 1512/2024 è stata ritenuta atto di indirizzo e di semplificazione, non fonte innovativa dell’obbligazione, e l’applicazione di valori aggiornati è stata considerata legittima, anche perché i precedenti parametri risultavano inattuali e la ricorrente non ne aveva contestato la congruità. È stata invece accolta la censura relativa al contributo sul costo di costruzione. Il Comune avrebbe dovuto applicare direttamente la riduzione prevista dall’art. 48, comma 6, della l.r. 12/2005, senza necessità di un ulteriore atto comunale attuativo, poiché la determinazione del costo di costruzione rientra nella competenza regionale. Parimenti, la riduzione del 20% prevista dall’art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 è immediatamente applicabile e non può essere subordinata all’adozione di ulteriori criteri comunali o dei criteri ambientali minimi. Il Comune è stato quindi onerato di rideterminare il contributo di costruzione applicando entrambe le riduzioni. Spese compensate, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La nozione di ristrutturazione edilizia comprende gli interventi di demolizione e ricostruzione, ma la concreta qualificazione deve considerare se l’intervento mantenga un nesso di continuità con il manufatto preesistente e se determini una trasformazione ulteriore del territorio.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La nuova costruzione ha natura residuale e ricomprende le trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio non riconducibili alle categorie precedenti; l’amministrazione può individuare, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, criteri applicativi coerenti con tale definizione.

  • art. 11, commi 1, 2 e 3, Norme di attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T.

    nei casi di interventi di nuova costruzione con l’utilizzo dell’Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico di 0,35 mq/mq non sono richieste dotazioni territoriali per servizi

    Per la nuova costruzione, la superficie da scomputare ai fini degli standard è soltanto quella realizzata o realizzabile entro il limite dell’indice territoriale di 0,35 mq/mq; la superficie ulteriore soggiace alla dotazione prevista per la nuova funzione insediata.

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte non si applica alla monetizzazione sostitutiva degli standard, che ha natura distinta dal contributo di costruzione e dagli oneri di urbanizzazione.

  • artt. 46 e 51, comma 5, l.r. 12/2005

    una somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire

    Il Piano dei Servizi stabilisce criteri e modalità della monetizzazione degli standard; la concreta quantificazione deve però essere commisurata al valore economico attuale dell’area e spetta agli uffici tecnici comunali.

  • art. 38 l.r. 12/2005

    La regola relativa alla quantificazione degli oneri alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire riguarda gli oneri di urbanizzazione e non si estende automaticamente alla monetizzazione degli standard.

  • art. 48, comma 6, l.r. 12/2005

    La riduzione del contributo sul costo di costruzione per gli interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione è direttamente applicabile dagli uffici comunali, senza necessità di un atto generale comunale attuativo.

  • art. 17, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La riduzione del 20% del contributo di costruzione è immediatamente applicabile e non può essere subordinata all’adozione di ulteriori criteri comunali o di atti regolamentari.

  • art. 16, comma 9, d.P.R. 380/2001

    La determinazione del costo di costruzione rientra nella competenza regionale; il Comune deve applicare direttamente le riduzioni stabilite dalla legge.

Massime di principio

  • La demolizione integrale di una pluralità di edifici preesistenti e la realizzazione di un unico nuovo fabbricato possono integrare una nuova costruzione, anziché una ristrutturazione edilizia, quando venga meno il nesso di continuità con gli edifici originari e l’intervento determini una trasformazione ulteriore del territorio.
  • Le disposizioni comunali interne che fissano criteri guida per qualificare concretamente gli interventi edilizi come nuova costruzione non violano la competenza legislativa statale quando non modificano la definizione normativa, ma orientano l’esercizio della discrezionalità tecnica nell’applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001.
  • Quando una nuova costruzione utilizza superficie lorda preesistente, ai fini delle dotazioni territoriali può essere scomputata soltanto la superficie realizzata o realizzabile entro il limite dell’indice territoriale espressamente previsto dal Piano dei Servizi; la superficie ulteriore deve essere accompagnata dalle dotazioni corrispondenti alla nuova funzione insediata, salvo diversa previsione normativa.
  • La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard ha natura diversa dal contributo di costruzione e dagli oneri di urbanizzazione: non costituisce prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e la sua concreta quantificazione deve essere riferita al valore economico attuale delle aree da acquisire, secondo criteri generali stabiliti dal Piano dei Servizi e applicati tecnicamente dagli uffici comunali.
  • Le riduzioni del contributo sul costo di costruzione previste direttamente dalla legge regionale o statale sono immediatamente applicabili dal Comune e non possono essere negate o differite in attesa di ulteriori atti comunali attuativi, regolamenti edilizi o criteri tecnici non richiesti dalla fattispecie legale.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiStandard urbanistici e dotazioni territorialiContributo di costruzione e oneriMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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