Cassazione Civile, Ordinanza n. 38060/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2006 e 2007, fondati sul metodo sintetico (redditometro) e sulla disponibilità di due autovetture, oltre a un atto di contestazione sanzionatorio per mancata risposta a un questionario informativo e a una cartella di pagamento collegata alla riscossione del 50% delle somme richieste. La contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, da un lato, che una delle autovetture risultava acquistata dal marito e ceduta gratuitamente a lei, con la conseguenza che il relativo esborso non poteva esserle imputato come reddito; aveva inoltre dedotto che anche le spese di mantenimento delle auto sarebbero state sostenute dal coniuge. Dall'altro lato, aveva contestato l'invalidità della notifica del questionario informativo, assumendo che la pretesa fiscale fosse illegittima perché basata sulla presunta mancata risposta a un atto non ritualmente notificato. In cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c. per l'erronea applicazione delle presunzioni nel redditometro, nonché la violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 156 e 175 c.p.c. per avere la CTR ritenuto tardiva e inammissibile la censura sulla notifica del questionario.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Quanto al redditometro, ha affermato che il contribuente può certamente contrastare la presunzione di capacità contributiva dimostrando che le spese sono state sostenute grazie a provviste del coniuge, ma non basta allegare il mero rapporto di coniugio: occorre provare, con elementi sintomatici e documentali, che il coniuge disponesse di risorse adeguate e che tali risorse possano verosimilmente aver finanziato le spese contestate. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva fornito tale prova. Quanto al questionario informativo, la Corte ha chiarito che l'invio ex art. 32 d.P.R. 600/1973 è una mera facoltà dell'Amministrazione e che il suo mancato perfezionamento non comporta nullità dell'accertamento sintetico, potendo al più rilevare sul piano sanzionatorio. Poiché l'Agenzia non si era costituita tempestivamente, la Corte non ha provveduto sulle spese, ma ha posto a carico della ricorrente il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale per dedurre in cassazione la violazione di legge invocata dalla ricorrente.
art. 38, commi 3, 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
disciplina l'accertamento sintetico del reddito mediante redditometro e la prova contraria ammessa; la Corte ribadisce che il contribuente deve provare la disponibilità, l'entità e la durata di redditi non imponibili idonei a giustificare le spese contestate.
art. 2729 c.c.
regola le presunzioni semplici; la Corte richiama la necessità che la difesa del contribuente si confronti con il riparto dell'onere probatorio e con elementi sintomatici seri.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
la ricorrente lo invoca per contestare l'inammissibilità dell'appello incidentale; la Corte non accoglie la censura.
artt. 156 e 175 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere vizi processuali della notifica e del contraddittorio; la Corte esclude che incidano sulla validità dell'accertamento.
art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 600/1973
"i uffici delle imposte possono: ... 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento"
l'invio del questionario è una facoltà dell'Amministrazione finanziaria; la sua eventuale mancata notifica non determina invalidità dell'accertamento sintetico.
art. 15, d.P.R. n. 602/1973
richiamato in relazione alla cartella di pagamento recante la richiesta del 50% delle somme accertate.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può vincere la presunzione di capacità contributiva anche dimostrando che le spese sono state sostenute con risorse del coniuge, ma non è sufficiente allegare il solo vincolo familiare: occorrono elementi oggettivi e sintomatici che rendano verosimile la disponibilità di provvista idonea in capo al familiare.
- La prova contraria al redditometro resta soggetta agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova: incombe sul contribuente dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, la loro entità e la loro durata, nonché il loro plausibile impiego per le spese contestate.
- L'invio del questionario informativo ex art. 32 d.P.R. 600/1973 è una facoltà istruttoria dell'Amministrazione finanziaria e non un presupposto di validità dell'accertamento; la sua eventuale omissione o irregolarità può al più avere rilievo sanzionatorio, ma non rende nullo l'avviso di accertamento fondato su altri elementi.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione di questioni processuali o di validità di atti endoprocedimentali non è utile se non incide sulla base sostanziale dell'accertamento impugnato.
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