Sentenza n. 1959/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2682 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2682 del 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2682 del 2024, notificata via PEC al Ministero dell'istruzione e del merito. La sentenza da eseguire aveva riconosciuto il diritto del docente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato che l'Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la sentenza oggetto di ottemperanza era stata eseguita nelle more del giudizio e che, pertanto, non residuava alcuna attività esecutiva da ordinare. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori, applicando il principio della soccombenza virtuale in ragione del carattere seriale del contenzioso e della liquidazione delle spese contenuta nella sentenza da ottemperare. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può prendere atto dell'avvenuta esecuzione e definire il giudizio senza adottare ulteriori misure esecutive.
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