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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27248/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una ditta individuale operante nel commercio di autoveicoli, recuperando a tassazione operazioni fatturate da una società fornitrice per oltre 333 mila euro e determinando maggiori IRPEF, IRAP, IVA e addizionali. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e il rigetto dell'appello in CTR. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse motivato in modo generico e inconferente, attribuendo rilievo decisivo all'assoluzione penale della contribuente senza un autonomo esame del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme IVA e delle regole in tema di prova presuntiva e valore del PVC, lamentando che il giudice regionale avesse trascurato gli indizi di inesistenza del fornitore e la sua natura di "cartiera".

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata apparente perché fondata su argomentazioni astratte e su un richiamo non autonomamente valutato a un'assoluzione penale, senza un'effettiva disamina del quadro probatorio e della fattispecie concreta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente; una motivazione meramente apparente o generica integra violazione della norma processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere fatta valere in cassazione quando la motivazione sia solo apparente o mancante nei contenuti essenziali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta violazione di legge in relazione alle norme IVA e alle norme sulle prove, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale"; è viziata la motivazione totalmente mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma invocata dal ricorrente nel secondo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma invocata dal ricorrente nel secondo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato per attribuire efficacia probatoria ai fatti attestati nel processo verbale di constatazione; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato in relazione al ragionamento presuntivo sugli indizi di inesistenza del fornitore; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nelle frodi carosello; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    È stata disposta la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata applicata la disciplina della trattazione camerale introdotta dal d.l. 168/2016.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    La riforma ha ristretto il vizio motivazionale denunciabile in cassazione al solo minimo costituzionale.

Massime di principio

  • In cassazione non sono più ammissibili censure sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato alla verifica del rispetto del "minimo costituzionale" ex art. 111 Cost.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e quindi non permette alcun controllo sulla decisione.
  • Una sentenza tributaria che si limiti a formule astratte o a richiami non autonomamente vagliati di altre decisioni, senza esaminare specificamente il materiale probatorio della causa, è esposta a cassazione per nullità della motivazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per un vizio processuale decisivo della motivazione, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti se non più necessari alla decisione.
  • Il giudice di merito deve sempre confrontarsi con la fattispecie concreta e con gli elementi probatori specifici; la mera esposizione di principi generali non basta a sorreggere il rigetto dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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