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Ordinanza

Ordinanza n. 14059/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rigetto del visto ai fini di "lavoro subordinato" prot. n. 6106 del 17 giugno 2025 emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca e notificato al ricorrente in data 30 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202510943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto del visto per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, notificato il 30 giugno 2025. Nel corso della trattazione cautelare è emersa l'esistenza di una nota depositata il 1° aprile 2026 relativa al riesame della posizione; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione informazioni aggiornate sull'esito di tale riesame.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso sulla tutela cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo di acquisire aggiornate informazioni dall'Amministrazione sull'esito del riesame menzionato nella nota depositata il 1° aprile 2026. Ha fissato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026 e ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela delle generalità e dell'oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e alla protezione dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso della trattazione cautelare, risulta pendente o intervenuto un riesame amministrativo dell'atto impugnato, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall'amministrazione informazioni aggiornate sul relativo esito prima di decidere sulla domanda cautelare.
  • La disposizione di un incombente istruttorio e il rinvio della prosecuzione della trattazione cautelare non definiscono né la legittimità dell'atto impugnato né la fondatezza della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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