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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-501/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2023. — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) contro Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 164, paragrafi 1 e 4 – Norme di commercializzazione – Estensione di un accordo interprofessionale – Accordo che prevede regole più restrittive rispetto alla normativa dell’Unione europea. — Cause riunite da C-501/22 a C-504/22

Giurisprudenza europea62022CJ0501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce in senso ampio la portata dell’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 in materia di estensione delle regole delle organizzazioni riconosciute agli operatori non aderenti. Stabilisce che la facoltà di estensione può riguardare anche regole più restrittive in materia di commercializzazione e che la fissazione di date di raccolta o di commercializzazione rientra in tale disciplina. La Corte valorizza il testo, il contesto e gli obiettivi del regolamento, nonché l’effetto utile della norma.

Estensione di accordi interprofessionali agricoli a operatori non aderenti: è possibile imporre regole più restrittive rispetto alla normativa UE e alle norme UNECE anche in materia di commercializzazione e di date di raccolta/commercializzazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 consenta, su richiesta di un’organizzazione interprofessionale/di produttori riconosciuta e nei limiti della rappresentatività richiesta, di rendere obbligatorie per gli operatori non aderenti regole più restrittive di quelle previste dalla normativa dell’Unione o, in mancanza di regole UE specifiche, dalle norme UNECE, e in particolare: (i) se ciò valga solo per le "regole di produzione" di cui alla lettera b) del paragrafo 4 oppure anche per le altre materie elencate alle lettere a) e da c) ad n); (ii) se la fissazione di date di raccolta e di commercializzazione rientri nell’articolo 164.

Principio di diritto

L’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 va interpretato nel senso che uno Stato membro può, su richiesta di un’organizzazione di produttori, di un’associazione di organizzazioni di produttori o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta e rappresentativa, estendere agli operatori non aderenti accordi, decisioni o pratiche concordate che prevedano regole più rigorose della normativa dell’Unione o, se del caso, delle norme UNECE, anche quando tali regole riguardino materie diverse dalle "regole di produzione" di cui alla lettera b), comprese le regole di commercializzazione; inoltre, la fissazione di date di raccolta e di commercializzazione rientra nell’ambito applicativo di tale articolo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Articolo 125 bis, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Articolo 125 septies, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Articolo 125 terdecies, regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Allegato XVI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 74, regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 75, regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 76, regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 164, regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 210, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
  • Regolamento delegato (UE) 2019/428
  • Codice rurale e della pesca marittima (Francia), articoli L. 632-2-1, L. 632-3 e L. 632-4
  • Norma UNECE FFV-15

Estensione di accordi interprofessionali agricoli e regole più restrittive

La sentenza, resa in quattro cause riunite su rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia), riguarda l’interpretazione dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di estensione agli operatori non aderenti di accordi interprofessionali conclusi da un’organizzazione riconosciuta. Le controversie nascono dal rifiuto del Ministro francese di estendere quattro accordi dell’Interfel relativi a pesche-nettarine, cetrioli, mele e kiwi.

Fatti e procedimento principale

L’Interfel aveva chiesto l’estensione erga omnes di accordi che introducevano, a seconda dei casi, limiti più rigorosi sulla calibrazione, sulla maturazione e sulle date di raccolta/commercializzazione rispetto alle norme UE applicabili o alle norme UNECE richiamate dal diritto dell’Unione. Il giudice francese ha dubitato della compatibilità di tali estensioni con l’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013, chiedendo in particolare se le regole più restrittive fossero ammissibili solo per le "regole di produzione" oppure anche per le altre materie indicate al paragrafo 4.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il passaggio dal regolamento (CE) n. 1234/2007 al regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel regime previgente, l’allegato XVI bis al regolamento n. 1234/2007 conteneva un elenco tassativo di regole di commercializzazione estensibili, incluse le date di inizio raccolto e lo scaglionamento della commercializzazione. Nel regolamento n. 1308/2013, l’articolo 164 disciplina l’estensione delle regole adottate da organizzazioni riconosciute, mentre gli articoli 74, 75 e 76 stabiliscono le norme di commercializzazione dei prodotti agricoli e ortofrutticoli. È richiamato anche l’articolo 210, paragrafo 4, che esclude alcuni effetti anticoncorrenziali o incompatibili con il diritto UE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 164, paragrafo 4, lettere a) e da c) ad n), non contiene, a differenza della lettera b), un riferimento espresso a regole "più restrittive"; tuttavia, tale silenzio non equivale a un divieto. In chiave sistematica, l’articolo 164 costituisce uno strumento di estensione di regole adottate da organizzazioni riconosciute e deve essere letto insieme all’articolo 74, secondo cui i prodotti soggetti a norme di commercializzazione possono essere commercializzati solo se conformi a tali norme.

Per la Corte, se gli Stati membri non potessero estendere regole più restrittive in materie come la commercializzazione, l’articolo 164, paragrafo 4, lettere a) e da c) ad n), perderebbe parte del suo effetto utile. L’interpretazione ampia è inoltre coerente con i considerando 132 e 134 del regolamento n. 1308/2013, che valorizzano il ruolo delle organizzazioni interprofessionali e la possibilità di estendere determinate regole agli operatori non aderenti per armonizzare e semplificare la disciplina nei vari settori.

Quanto alle norme UNECE, la Corte rileva che il regolamento di esecuzione n. 543/2011, letto alla luce dell’articolo 76 del regolamento n. 1308/2013, consente di considerare conformi alla norma generale i prodotti che rispettino una norma UNECE applicabile. Di conseguenza, le stesse considerazioni valgono anche rispetto a tali norme internazionali.

Infine, sulla seconda questione della causa C‑504/22, la Corte rileva che, nel precedente sistema del regolamento n. 1234/2007, le date di inizio raccolto e lo scaglionamento della commercializzazione figuravano espressamente tra le regole di commercializzazione estensibili. Poiché il regolamento n. 1308/2013 non ha riprodotto un elenco tassativo analogo, la nozione di commercializzazione va intesa in senso ampio. Ne discende che la fissazione di date di raccolta e di commercializzazione rientra nell’ambito dell’articolo 164.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 comprende la fissazione, tramite accordi/decisioni/pratiche concordate di organizzazioni riconosciute, di date di raccolta o di commercializzazione di prodotti agricoli;
  • l’articolo 164, paragrafi 1 e 4, consente a uno Stato membro di rendere obbligatorie per i non aderenti regole più rigorose rispetto alla normativa UE o alle norme UNECE, quando tali regole riguardino una o più materie indicate alle lettere a) e da c) ad n) del paragrafo 4.

Principi affermati

La sentenza afferma una lettura funzionale e non restrittiva dell’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013. La possibilità di estendere regole interprofessionali più severe non è limitata alle sole regole di produzione, ma si estende anche alla commercializzazione e alle altre materie elencate dalla norma, purché siano rispettate le condizioni di rappresentatività, non discriminazione e compatibilità con il diritto dell’Unione e con il diritto nazionale.

Come è indicizzato

Materieorganizzazione comune dei mercati agricoliortofruttaorganizzazioni interprofessionalinorme di commercializzazioneestensione erga omnes di accordi interprofessionali

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