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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-829/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 giugno 2023. — TE e RU contro Stadt Frankfurt am Main e EF contro Stadt Offenbach am Main. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof e Verwaltungsgericht Darmstadt. — Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 22 – Diritto dei cittadini di paesi terzi allo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro – Rilascio da parte del primo Stato membro di un “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” a durata illimitata – Cittadino di un paese terzo assente dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni – Perdita conseguente del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo – Domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato membro ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109/CE – Rigetto della domanda da parte del secondo Stato membro a causa della perdita di tale diritto – Condizioni. — Cause riunite C-829/21 e C-129/22

Giurisprudenza europea62021CJ0829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro dipende dal mantenimento, nel primo Stato membro, dello status di soggiornante di lungo periodo. Se tale status è perduto per assenza ultraseiennale, il secondo Stato membro può negare il rinnovo del permesso rilasciato ex capo III, ma deve verificare la situazione alla data della domanda e consentire all’interessato di dimostrare eventuali presenze interruttive del termine. La Corte precisa anche che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ha natura dichiarativa e che, in mancanza di trasposizione nazionale, non può essere invocata la condizione dell’alloggio adeguato.

Rinvio pregiudiziale sulla possibilità per lo Stato membro di soggiorno di rifiutare o revocare il rinnovo del permesso ex capo III della direttiva 2003/109/CE quando il soggiornante ha perso nello Stato membro d’origine lo status di lungo periodo per assenza ultraseiennale, e sulla necessità di una trasposizione nazionale espressa delle condizioni relative all’alloggio adeguato.

La questione giuridica

Se la direttiva 2003/109/CE consenta al secondo Stato membro di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ex capo III quando il cittadino di paese terzo ha perso nello Stato membro che gli aveva conferito lo status il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo per assenza superiore a sei anni; se tale valutazione spetti al secondo o al primo Stato membro; quale sia la data rilevante per verificare la perdita dello status; quale sia l’onere della prova e il valore del permesso UE a durata illimitata; e se, in mancanza di trasposizione nazionale dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, il secondo Stato membro possa comunque rifiutare la domanda per mancata prova di un alloggio adeguato.

Principio di diritto

Uno Stato membro diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo può rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del capo III della direttiva 2003/109/CE se, alla data di presentazione della domanda di rinnovo, constata che il cittadino di paese terzo ha perso nello Stato membro d’origine il diritto allo status per assenza superiore a sei anni, purché l’interessato sia stato previamente invitato a provare eventuali presenze nel territorio di quello Stato nel periodo rilevante; la verifica compete al secondo Stato membro, che può avvalersi della cooperazione del primo, mentre solo il primo Stato membro può revocare formalmente lo status. Inoltre, il secondo Stato membro non può fondare il rigetto su una condizione non trasposta nel diritto nazionale, come l’alloggio adeguato ex articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, se tale disposizione non è stata attuata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/109/CE
  • Direttiva 2011/51/UE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Rinnovo del permesso nel secondo Stato membro e perdita dello status di soggiornante di lungo periodo

La pronuncia, resa su domande pregiudiziali dei giudici amministrativi tedeschi nelle cause riunite C‑829/21 e C‑129/22, riguarda l’interpretazione della direttiva 2003/109/CE sullo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Le controversie nascono dal diniego, da parte di autorità comunali tedesche, del rinnovo di permessi di soggiorno rilasciati in Germania a cittadini di paesi terzi già titolari, in Italia, di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo a durata illimitata.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑829/21, TE e RU contestano il rifiuto di rinnovo del permesso di TE e il mancato rilascio di un permesso a RU. Nella causa C‑129/22, EF contesta il rifiuto di rinnovo del proprio titolo. In entrambi i casi, le autorità tedesche hanno ritenuto che gli interessati avessero perso lo status di soggiornante di lungo periodo in Italia, perché assenti dal territorio italiano per più di sei anni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2003/109/CE, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE;
  • l’articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma, sulla perdita dello status dopo sei anni di assenza e sulla possibile deroga per motivi particolari;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, sul diritto di soggiorno nel secondo Stato membro;
  • l’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, sulla documentazione da allegare, inclusa quella relativa all’alloggio;
  • l’articolo 19, paragrafo 2, sul rilascio del titolo di soggiorno rinnovabile;
  • l’articolo 20, paragrafo 2, sul diritto di impugnare il diniego;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), sul rifiuto o rinnovo del titolo quando cessano le condizioni degli articoli 14, 15 e 16;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione.

Questioni sottoposte alla Corte

I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza:

  • se il secondo Stato membro possa rifiutare il rinnovo del permesso per il solo fatto che il cittadino ha perso nello Stato membro d’origine lo status di lungo periodo per assenza superiore a sei anni;
  • se la verifica possa essere svolta dal secondo Stato membro e con quale data di riferimento;
  • chi sopporti l’onere di provare la continuità dello status e quale sia il valore del permesso UE a durata illimitata;
  • se, in mancanza di trasposizione nazionale, il secondo Stato membro possa invocare la condizione dell’alloggio adeguato.

Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni

La Corte afferma che il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro presuppone, in via necessaria, che l’interessato conservi lo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro. Tale requisito discende dagli articoli 14 e 19 della direttiva, ed è confermato dall’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), che consente di rifiutare il rinnovo quando non sono più soddisfatte le condizioni degli articoli 14-16.

Il secondo Stato membro è quindi legittimato a verificare se lo status sia stato perso nel primo Stato membro, ma non può revocare esso stesso formalmente quello status: la revoca spetta solo al primo Stato membro, eventualmente attraverso la procedura semplificata di riacquisizione prevista dall’articolo 9, paragrafo 5.

Quanto alla data rilevante, la Corte stabilisce che conta la data di presentazione della domanda di rinnovo. La soluzione è giustificata da esigenze di parità di trattamento e certezza del diritto: non sarebbe ammissibile far dipendere l’esito della domanda da tempi amministrativi o giudiziari non controllabili dal richiedente.

Permesso UE a durata illimitata, presunzione e prova

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ha natura dichiarativa e consente normalmente di presumere che il titolare conservi lo status nel primo Stato membro, anche se il titolo è a durata illimitata. Questa presunzione non è però assoluta: il secondo Stato membro può superarla se emergono indizi concreti e concordanti della possibile perdita dello status.

Per l’ipotesi dell’assenza ultraseiennale, la Corte precisa che ogni presenza, anche minima, nel territorio del primo Stato membro nel corso del periodo di sei anni interrompe il decorso del termine. Se il secondo Stato membro ha indizi di una possibile perdita, deve invitare l’interessato a fornire prova di eventuali presenze nel primo Stato membro e, se necessario, cooperare con il primo Stato membro in base al principio di leale cooperazione.

Condizione dell’alloggio adeguato e trasposizione nazionale

Sulla questione relativa all’alloggio, la Corte osserva che una disposizione della direttiva può essere invocata in senso sfavorevole all’interessato solo se è stata trasposta nel diritto nazionale con sufficiente specificità, precisione e chiarezza. Nel caso esaminato, il giudice del rinvio aveva rilevato che la Germania non aveva attuato l’autorizzazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma; di conseguenza, il secondo Stato membro non può respingere la domanda per mancata prova di un alloggio adeguato sulla base di tale disposizione non trasposta.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che:

  • il secondo Stato membro può rifiutare il rinnovo del permesso rilasciato ai sensi del capo III se, alla data della domanda, il richiedente ha perso nello Stato membro d’origine lo status per assenza superiore a sei anni e non ricorre una deroga del primo Stato membro, purché il richiedente sia stato invitato a fornire prova di eventuali presenze nel periodo;
  • il secondo Stato membro può attuare il rinvio a due disposizioni nazionali distinte, una sulla perdita dello status nel primo Stato membro e una sulla revoca del permesso nel secondo;
  • il secondo Stato membro non può rigettare la domanda per mancata prova dell’alloggio adeguato se non ha trasposto l’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma.

Principi pratici per gli operatori

Per gli operatori, la sentenza conferma che:

  • il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non equivale, da solo, alla sopravvivenza indefinita dello status;
  • il controllo del secondo Stato membro è ammesso, ma deve rispettare la data della domanda e il contraddittorio sulla prova delle presenze;
  • la revoca formale dello status resta competenza del primo Stato membro;
  • le condizioni ulteriori del capo III non possono essere fatte valere se non risultano correttamente trasposte nel diritto interno.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionesoggiornanti di lungo periodopermesso di soggiornodiritto al rinnovo del titolo di soggiornocertezza del diritto

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